TRASFERIMENTO DI MILITARI PER INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE

I trasferimenti di autorità dei militari, compresi quelli per incompatibilità ambientale, sono “ordini” e in quanto tali non richiedono una motivazione particolare o la partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo finalizzato all’emissione del provvedimento di trasferimento. Dotati di ampia discrezionalità, possono essere adottati anche in caso di mero pericolo di pregiudizio al corretto funzionamento dell’ufficio e del relativo prestigio. Così ha statuito il TAR Lazio nello’ambito di un ricorso avverso il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, in relazione al coinvolgimento del ricorrente in diversi“ procedimenti penali per gravi reati ” . Il Tar Lazio (Sez. I bis, 2 gennaio 2019, sentenza n. 13) ha rigettato il ricorso, stante la natura giuridica del trasferimento di autorità. Per i giudici del TAR Lazio, i provvedimenti di trasferimento adottati per ragioni di incompatibilità ambientale – così come gli altri provvedimenti con cui l’Amministrazione dispone trasferimenti dei militari – sono ordini e, come tali non soggiacciono alla disciplina della legge 241 del 1990, così  come anche da consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.  I provvedimenti de quibus –  non devono rispettare la garanzia della partecipazione al procedimento, così come previsto Capo III della L. n. 241 del 1990 (artt. 7–13), “Partecipazione al procedimento amministrativo”. Sono dotati di ampia discrezionalità e, dunque, sindacabili entro i noti ristretti limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza o illogicità. I trasferimenti per incompatibilità ambientale, non costituiscono una misura di carattere sanzionatorio e/o punitivo, ma hanno semplicemente lo scopo di assicurare che l’Amministrazione Militare possa continuare a godere della fiducia dei destinatari della sua azione e, possa continuare ad assolvere ai propri compiti in maniera proficua.  E’ del tutto irrilevante che eventuali episodi penalmente rilevanti, posti alla base del trasferimento per incompatibilità ambientale, non abbiano avuto una definizione in sede processuale, essendo l’amministrazione libera di adottare il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale in maniera del tutto avulsa rispetto al procedimento penale che lo ha scatenato. (Tar Lazio, Sez. I bis, 2 gennaio 2019, n. 13) “I provvedimenti di trasferimento d’autorità dei militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume una rilevanza di mero fatto. Tali provvedimenti non abbisognano di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva qual è quella di cui all’art. 7, L. n. 241 del 1990″(T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 16 settembre 2019). In materia di motivazione dei provvedimenti di trasferimento dei militari, anche il Tar Calabria  si è espresso recentemente, statuendo che: “Le esigenze di servizio sottostanti al trasferimento di un militare possono essere individuate anche in tutti quei motivi di opportunità che si rivelino oggettivamente in grado di compromettere l’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati alla struttura delle forze armate. Difatti, i trasferimenti dei militari possono essere disposti d’autorità e/o per esigenze di servizio e tra questi rientrano, oltre a quelli rispondenti a finalità strettamente organizzative, anche i trasferimenti che trovano fondamento in motivi di opportunità (ovvero riconducibili a situazioni che, possono dar luogo al trasferimento per incompatibilità ambientale)” (TAR Calabria Catanzaro sentenza 2 settembre 2019 n. 1540).

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