PROPOSTA DI LEGGE DI MODIFICA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE On.le BOSSIO

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa della deputata  del partito democratico Enza BRUNO BOSSIO: “Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di soppressione del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione per l’iscrizione nell’albo degli avvocati, di ammissione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione” La proposta è stata presentata il 4 ottobre del 2018 ed in data 2 aprile 2019 è stata assegnata all’esame della 2^ Commissione Giustizia in sede Referente. Ora si attende il parere delle Commissioni sugli Affari costituzionali, Bilancio e Tesoro e Politiche Ue. Secondo l’on.le Bossio la legge 31 dicembre 2012, n. 247, presenta alcune criticità, anche di rango costituzionale, di cui si rende necessaria l’eliminazione. Se fosse approvata, la proposta di legge andrebbe a modificare la disciplina sull’ordinamento della professione forense stabilita con la legge 247 del 31 dicembre 2012. Secondo quanto contenuto nella proposta di legge:  “Si tratta, più precisamente, dell’articolo 21 della citata legge n. 247 del 2012, che introduce quali requisiti di permanenza nell’albo professionale i parametri della continuità, effettività, abitualità e prevalenza » dell’esercizio della professione forense, che rappresentano pertanto delle precondizioni rispetto al principale ed essenziale requisito costituito dalla iscrizione al relativo albo”. Altro punto contestato è l’articolo 22.  “L’articolo 22, comma 2, deve essere modificato nella parte in cui prevede che l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta da chi abbia maturato un’iscrizione all’albo di otto anni e abbia frequentato proficuamente e lodevolmente la Scuola superiore dell’avvocatura istituita dal CNF, il cui regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione”. Proposta di abolire l’articolo 41: “In merito, poi, all’articolo 41, comma 12, della legge n. 247 del 2012, va segnalato che l’obbligo di esercitare l’attività professionale solo in sostituzione del titolare dello studio presso cui si svolge il tirocinio professionale, anche in caso di affari non trattati dal medesimo, rappresenta una grave limitazione per i giovani praticanti iscritti al relativo registro. Appare opportuno, anche al fine di tutelare il lavoro dei giovani praticanti avvocati abilitati al patrocinio, secondo la vecchia normativa forense, consentire il patrocinio autonomo nelle cause di loro competenza come in precedenza prescritto”. Ma il punto più importante della proposta di legge è forse quello che vuole modificare larticolo 46 della legge 246/2012: “Inoltre, in merito all’esame di Stato, disciplinato dal comma 7 dell’articolo 46 della legge n. 247 del 2012, è necessario revisionare criticamente tale comma nella parte in cui stabilisce che le prove scritte si svolgono con l’ausilio dei soli testi di legge, senza citazioni giurisprudenziali, considerando che da oltre un decennio l’esame di abilitazione all’esercizio di avvocato prevede tre prove scritte, il cui svolgimento presuppone il richiamo dei precedenti giurisprudenziali, soprattutto recenti, che è impossibile memorizzare senza l’ausilio di un codice annotato. La norma in esame non tiene neppure in considerazione l’esperienza pratico-giurisprudenziale e l’impostazione del tirocinio professionale, che vedono i principali attori del processo utilizzare e conformarsi alle massime giurisprudenziali, soprattutto quelle di legittimità”.  

/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG fondatto e curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”. Il fondatore del sito, al momento non ha intenzione di registrare questa testata giornalistica online poiché tale registrazione è necessaria solo per coloro che intendono ottenere contributi statali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.