OBBLIGO DI GOMME INVERNALI DAL 15 NOVEMBRE FINO AL 15 APRILE

Il Codice della Strada ha introdotto l’obbligo di montare le gomme invernali sia sulle auto che sui mezzi pesanti, con la Legge  29 luglio 2010, n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, che all’art. 1 dispone:  La lettera e) del comma  4  dell’articolo  6  del  codice  della strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e successive modificazioni, di seguito denominato  «decreto  legislativo n. 285 del 1992», e’ sostituita dalla seguente:   «e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano  a  bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio». La regola generale dice che le gomme da neve, o in alternativa le catene a bordo, vanno tenute a partire dal 15 novembre 2019 fino al 15 aprile 2020,  ma spetta agli enti che gestiscono le singole tratte decidere se imporre o meno l’obbligo, segnalato attraverso il Segnale di Catene da Neve Obbligatorie. Esiste una direttiva del Ministero dei Trasporti che prevede una deroga che permette di installare i suddetti dispositivi da un mese prima all’entrata in vigore, cioè dal 15 ottobre, e di disinstallare gli stessi entro un mese dopo la fine dell’obbligo, quindi il 15 maggio. Il mancato rispetto dell’’obbligo di circolare con gomme termiche oppure con catene a bordo durante il periodo di obbligatorietà, comporta le seguenti sanzioni amministrative:  da 41 a 169 euro per chi circola nel centro urbano; da 85 a 338 euro fuori dal centro urbano; da 80 a 318 euro se si è sprovvisti di gomme e catene da neve in autostrada. In caso di controllo il conducente dell’auto sorpreso senza gomme invernali o senza catene da neve a bordo viene obbligato a fermarsi, (art. 192 del codice della strada), oppure può proseguire la sua marcia solamente nel momento in cui ha dotato il mezzo dei dispositivi antisdrucciolevoli, previsti per la guida su strade gelate o innevate nella stagione invernale. Quando non viene rispettato l’ordine, oltre alla multa di 84 euro, è prevista anche la decurtazione di 3 punti dalla patente. Può essere disposto il fermo del veicolo finché non lo si mette in regola. In città, si incorre anche nella sanzione per  guida pericolosa, con ulteriori 39 euro di sanzione e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Le categorie dei pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione (contraddistinti con le sigle del tipo M+S, M.S., M&S, riportate sul fianco del pneumatico). Per l’Emilia Romagna è stata pubblicata l’ordinanza per l’utilizzo delle gomme invernali o in alternativa della presenza delle catene da neve a bordo in auto per la stagione 2019-2020, per le provincie di Bologna, Ravenna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Forlì Cesena e, le date sono le stesse dello scorso anno.

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Redazione

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