Corte di cassazione – Sezioni Unite civili – Sentenza 29 marzo 2011 n. 7099. Ulteriore stop alle scorciatoie utilizzate per l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati, senza aver sostenuto e superato il relativo esame di abilitazione all’esercizio della professione. La corte di cassazione – relatore Cons. Dr. Fabrizio FORTE – si è espressa sulla possibilità dei magistrati onorari – giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari– di iscriversi all’albo degli avvocati senza il superamento dell’esame di abilitazione alla professione, ma solo con il requisito dell’espletamento dell’attività di magistrato onorario per cinque anni consecutivi. La vicenda, all’esame della cassazione, trae origine dal ricorso presentato da un laureato in giurisprudenza, che aveva avanzato istanza di iscrizione all’albo degli avvocati di Nola affermando di averne diritto, per avere svolto le funzioni di vice procuratore onorario per oltre cinque anni. Tale richiesta era stata rigettata dal consiglio nazionale forense – giustamente – con decisione del 28 novembre 2009, in quanto non può ritenersi equiparabile la posizione del magistrato onorario a quella di magistrato togato ossia, di magistrato appartenente all’ordine giudiziario. Il provvedimento del consiglio nazionale forense è stato impugnato dall’interessato con ricorso in cassazione in quanto ad avviso dello stesso l’iscrizione non era negabile visto che ai giudici onorari sono attribuite le stesse funzioni di quelle svolte dai magistrati togati e, quindi il diniego dell’iscrizione farebbe sorgere dubbi sulla legittimità costituzionale del diverso trattamento tra le due categorie per la violazione dell’art. 3 della costituzione. Il supremo collegio a sezione unite, con la sentenza del 01 marzo 2011 depositata il 29 marzo 2011 n. 7099 ha rigettato il ricorso sulla base del fatto che i magistrati onorari sono e restano degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia” e, come tali non sono equiparabili a coloro che per cinque anni siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo, in quanto solo quest’ultimi devono partecipare e superare una prova concorsuale per accedere alla magistratura, prova che garantisce l’accertamento della capacità professionale del concorrente analoga a quella di chi sostiene l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. La questione già nell’aprile del 2088, era stata oggetto di attenzione del supremo collegio, il quale con la sentenza del 04 aprile 2008, n. 8737 aveva deliberato che l’esercizio delle funzioni di giudice di pace non è equiparabile a quello di magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario e, di conseguenza, non può consentire l’iscrizione di diritto a chi ha esercitato tali funzioni nell’albo degli avvocati sulla base del mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali. Pertanto ad eccezione dei magistrati togati le altre persone che esercitano funzioni giudiziarie, ove vorranno iscriversi ad un albo professionale devono sostenere e superare il relativo esame di abilitazione alla professione forense. (Fonte: loschiaffo.org)
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