L’Agenzia delle entrate ha diffuso la Circolare 16/E del 01.07.2019, concernente chiarimenti sui nuovi criteri di classamento di taluni beni immobili ubicati nell’ambito dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale. Il riferimento è alle norme di cui alla Legge di bilancio 2018 (art. 1 della L. 205 del 2017, commi da 578 a 582), che prevedono che a decorrere dal 2020, inquadrano le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni ed ai servizi portuali nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un’Autorità di sistema portuale (di cui all’Allegato A della L. 84 del 1994 disposizioni in materia di “Riordino della legislazione in materia portuale”), anche se affidati in concessione a privati, nonché le aree adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi, nella categoria catastale E/1, come immobili a destinazione particolare (assimilati a fari, stazioni, ecc.), e quindi esentati ex lege dal pagamento dell’IMU. Sono inoltre assoggettate alla medesima disciplina le connesse infrastrutture ferroviarie e stradali nonché i depositi ivi ubicati, a condizione che siano strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali, secondo quanto indicato nelle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale. Gli intestatari catastali di tali immobili o i concessionari dei medesimi, se classificati in categorie diverse dalla E/1, possono presentare atti di aggiornamento ai fini della revisione del classamento. Con riferimento ai depositi è allegata una dichiarazione che autocertifichi l’utilizzo del bene per operazioni o servizi portuali. Resta fermo l’obbligo di dichiarare le variazioni che incidano sul classamento e sulla rendita catastale dei beni, ivi compresa l’eventuale destinazione degli stessi ad operazioni e servizi portuali. Gli immobili (o loro porzioni) diversi da quelli sopra indicati, che abbiano autonomia funzionale e reddituale e che siano destinati ad usi non strettamente funzionali alle operazioni o ai servizi portuali, sono censiti nelle appropriate categorie catastali, diverse dalla E/1. Le norme in questione non si configurano come interpretazione autentica, ed esplicano pertanto i propri effetti solo a decorrere dal 01/01/2020, così come espressamente previsto dal comma 578 dell’art. 1 della L. 205 del 2017. LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA ENTRATE E LA NUOVA VERSIONE DOCFA – La Circolare 01.07.2019, n. 16/E fornisce indicazioni di dettaglio al fine di garantire l’omogeneità e la correttezza delle attività di accertamento catastale effettuate dagli uffici territoriali preposti, correlate alla redazione degli atti di aggiornamento da parte dell’utenza professionale. La Circolare rende altresì noto che – in relazione alle suaccennate novità normative – è stata aggiornata anche la procedura DOCFA con il rilascio della nuova versione 4.00.5, il cui utilizzo è obbligatorio da subito per le operazioni oggetto della Circolare e dal 01.07.2020 per tutte le altre operazioni.