La legge 162 del 2014 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” ha ridotto a trenta giorni il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, fissandolo dal 1° al 31 agosto di ogni anno, e riducendo a trenta giorni anche il periodo di ferie dei magistrati, avvocati e procuratori dello Stato. Con delibera del 22.5. 2019 il CSM ha però disciplinato le ferie estive dei magistrati e le trattazioni delle udienze stabilendo che, dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre, non possono essere fissate udienze per la trattazione degli affari ordinari, mentre saranno trattati solo gli affari urgenti, come accade nel periodo feriale. Il CSM ha disciplinato anche il c.d. “periodo cuscinetto”, stabilendo che i 10 giorni antecedenti e i 5 giorni successivi al periodo di ferie dei magistrati, fissato dal Ministro della Giustizia dal 26 luglio al 2 settembre 2019, siano destinati, rispettivamente, alla definizione degli atti in corso e alla preparazione delle attività successive alla ripresa del lavoro. La sospensione dei termini processuali continuerà invece ad operare esclusivamente dal 1° al 31 agosto sia per le giurisdizioni ordinarie che amministrative salvo eccezioni in ragione della materia. In ambito civile, non si applica la sospensione feriale a: procedimenti cautelari; opposizione ad atti esecutivi; cause di lavoro; alimenti; abusi familiari; incapacità di agire; sfratto, esclusivamente per la fase sommaria. La distinzione tra provvedimenti soggetti a sospensione e quelli esclusi richiede un minimo di attenzione. A titolo esemplificativo sono sospesi i termini per l’opposizione a d.i. mentre non sono sospesi quelli relativi al precetto. In ambito penale la sospensione feriale non si applica a procedimenti: con imputato detenuto; per reati relativi ad associazioni a delinquere; per reati in prossimità prescrizione; per incidente probatorio a causa di prove la cui assunzione non possa essere rinviata; per sequestro dei beni, in caso di rinuncia alla sospensione o in casi di urgenza. In ambito amministrativo la sospensione non si applica alle sospensive. In ambito tributario la sospensione si applica a tutti i procedimenti. (Avv. Giancarlo Renzetti, Delegato Cassa Forense)
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