RICORSO AL TAR AVVERSO NOTE CARATTERISTICHE di Angelo RUBERTO

 

Un Ufficiale dei carabinieri  nella compilazione delle note caratteristiche valuta negativamente un proprio sottufficiale dipendente sostenendo, tra l’altro,  “non si esprime correttamente in italiano”. Il sottufficiale,  impugna le note caratteristiche  al Tar, ed il TAR gli da ragione. La vicenda riguarda un maresciallo dei  carabiniere, per anni apprezzato comandante di stazione,  trasferito in una compagnia, agli ordini del capitano comandante della compagnia che non lo vede di buon occhio e, mal lo sopporta. Così, nonostante per tredici anni consecutivi quel militare avesse sempre ottenuto per il suo lavoro valutazioni “eccellenti”, fra il 2012 e il 2014 si trova in mano due diverse “valutazioni” con giudizi via via più negativi. Da “eccellente” scende a “superiore alla media” e, dopo un anno, a “nella media”. Una bocciatura! L’Ufficiale nella compilazione delle note caratteristiche, in particolare, stigmatizzava la «capacità comunicativa, la capacità di lavorare in gruppo, l’iniziativa e il rendimento» del suo sottoposto, sottolineando persino “una difficoltà a esprimersi in italiano corretto”. Il sottufficiale decide di rivolgersi al TAR e, trova orecchie pronte ad ascoltare: i giudici amministrativi accolgono il ricorso, annullano le note caratteristiche impugnate  per “eccesso di potere ed insufficienti motivazioni”, per “manifesta irragionevolezza e  travisamento dei fatti” alla base di quelle valutazioni. Il sottufficiale all’esito del giudizio del TAR, dovrà essere rivalutato con la compilazione di nuove note caratteristiche. Il Ministero della difesa e l’arma dei carabinieri sono stati condannati in solido al pagamento di euro 4.000 euro a titolo di spese legali. I giudici amministrativi,  pur specificando come le valutazioni dei militari da parte dei loro superiori abbiano “natura fortemente discrezionale”,  hanno chiarito che tali valutazioni possono e devono essere annullate “ove si riscontrino fattispecie vizianti di particolare gravità ed evidenza”. Le note caratteristiche impugnate riguardavano anche “tratti caratteristici della personalità, rispetto ai quali molto difficilmente un soggetto subisce variazioni consistenti nel corso di un anno”. E la lamentata “difficoltà di espressione in italiano corretto”, per esempio, “raramente può emergere all’età che aveva il ricorrente all’epoca del ricorso, se non a seguito di particolari eventi patologici che nella fattispecie non venivano evidenziati”. L’avvocato che ha assistito il sottufficiale dei carabinieri nel giudizio davanti al TAR ha così commentato: “Non è un caso isolato. Nell’Arma di episodi simili se ne verificano ed è bene che si sappia che non ci sono ingiustizie irreparabili e che la giustizia e la legge valgono per tutti. Basta farli valere”.  Le note caratteristiche possono essere impugnate entro 30 giorni con ricorso gerarchico, entro 60 con ricorso giurisdizionale (dunque al Tar) oppure entro 120 giorni con Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Mentre il ricorso gerarchico è gratuito, gli altri due rimedi non lo sono, in quanto soggetti al pagamento del contributo unificato. Il ricorso gerarchico, a differenza del ricorso giurisdizionale, può essere sottoscritto direttamente dal militare. Di fronte a un qualsiasi abbassamento delle qualifiche, è possibile difendersi se si riesce a dimostrare in giudizio, ’esistenza di gravi vizi procedurali, tali da invalidare il provvedimento finale; – la contraddittorietà tra il giudizio del valutatore e del revisore; – il fatto che la valutazione si sia basata su atti poi annullati giurisdizionalmente (ad es. sanzioni disciplinari). Per questo motivo, di fronte a una sanzione disciplinare ritenuta ingiusta, è sempre opportuno valutare la possibilità di impugnarla;  palese travisamento dei fatti, da dimostrare “documentalmente”; evidenti disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi, da dimostrare “documentalmente”; l’esistenza provata di “inimicizia” tra superiore e subordinato, sfociata in atti di mobbing, da dimostrare in maniera adeguata, in riferimento a fatti specifici e a elementi di prova circostanziati, in quanto non basta lamentare l’esistenza di una inimicizia con il proprio valutatore, bisogna dimostrarla.

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