CERTIFICAZIONI STCW AI LAVORATORI MARITTIMI di Angelo RUBERTO

 

 

 

 

 

 

 

Il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 riguardante i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, prevede il certificato di competenza cioè   il certificato rilasciato e convalidato a comandanti, ufficiali e radio operatori del GMDSS che abilita il legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilità in esso specificato. Il certificato di addestramento è, invece, il certificato diverso da un certificato di competenza rilasciato ad un marittimo, attestante che i pertinenti requisiti in materia di formazione, competenza o servizio in navigazione previsti sono soddisfatti. Il certificato di competenza e quello di addestramento hanno validità di cinque anni dalla data di rilascio.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e,  la Capitaneria di porto di Genova difenderanno di fronte al Consiglio di Stato il decreto ministeriale 1.3.2016 recante disposizioni in materia di “ Procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW.  L’8 maggio 2018 una sentenza del Tar Liguria aveva stabilito  che è errata l’interpretazione dell’articolo 7 del decreto data dalla Capitaneria di porto di Genova in merito ad una istanza di rinnovo  del certificato di competenza presentata da un marittimo.

Art. 6:  Il certificato di competenza puo’ essere rinnovato anche in mancanza del requisito della navigazione richiesto dall’art. 4 del presente decreto, nel caso in cui il lavoratore marittimo: a) ha svolto le funzioni equivalenti di cui all’art. 7 del presente decreto; b) ha sostenuto l’esame richiesto per l’abilitazione posseduta di cui all’art. 5, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

Art. 7 : 1. Ai soli fini del rinnovo del certificato di competenza, sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto, le seguenti occupazioni alternative, svolte per almeno trenta mesi nei cinque anni di validita’ del certificato da rinnovare: a) personale militare in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto; b) piloti del porto; c) comandanti di ormeggio; d) ispettori di organismi di classifica; e) tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali; f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di armamento presso societa’ di armamento; g) personale marittimo imbarcato su navi da diporto adibite a diporto privato; 2. Il lavoratore marittimo puo’ richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai soli fini del rinnovo del certificato di competenza, di valutare come equivalente al servizio di navigazione richiesto ulteriori occupazioni alternative, che dimostrano il mantenimento delle competenze indicate nel certificato da rinnovare. 3. Il personale di cui al comma 1 e 2 presenta una dichiarazione originale rilasciata dall’Ente competente, dalla quale risultano le seguenti condizioni: a) trenta mesi continuativi di servizio; b) dettaglio della funzione rivestita; c) date del servizio”.

La sentenza del Tar è intervenuta su un punto specifico del decreto: se cioè il requisito di 30 mesi di attività alternativa alla navigazione mercantile da svolgere nel corso di 5 anni debba essere inteso o meno in senso continuativo. Ma il punto dolente che lamentano i marittimi è che in Italia, a differenza di altri paesi, se i requisiti non vengono rispettati occorre ripetere l’esame, con annessi corsi obbligatori del costo di alcune migliaia di euro. E’ quanto viene ripetuto ancora nell’appello al Consiglio di Stato: «Il DM consente il rinnovo del certificato anche nel caso in cui il lavoratore non abbia effettuato alcun periodo di imbarco, superando l’apposito esame per la dimostrazione del mantenimento delle competenze». All’estero, in caso di mancanza dei requisiti, è sufficiente seguire corsi di riallineamento che non obbligano il marittimo a ricominciare da zero la propria formazione. Nella sua pronuncia, il TAR Liguria aveva statuito che «il complesso quadro normativo richiamato induce a ritenere che il periodo di navigazione di 30 mesi richiesto dal decreto ministeriale non vada inteso in senso continuativo, seppur con specifico ed esclusivo riferimento ai periodi di servizio svolti su navi da diporto». E aggiungeva che «non deve indurre in errore la circostanza che il codice Stcw parli di “competenza professionale continua”» e notava inoltre che «costituisce fatto notorio che la navigazione su tale tipologia di imbarcazioni si caratterizza per una frequente variabilità dell’impiego» il che «renderebbe pressoché impossibile, o comunque molto complesso, lo svolgimento del servizio su tale tipo di imbarcazione». 

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Redazione

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