ESIBIZIONE CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE ALLE FORZE DI POLIZIA

Con la sentenza n. 168 del 2018, il Giudice di Pace di Pontremoli, si è pronunciato su un ricorso avverso un processo verbale di contravvenzione elevato dai Carabinieri, che imputarono ad un automobilista la violazione dell’art. 180, commi 1 lettera D e 7 lettera 10, del Codice della Strada – Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 – “Possesso dei documenti di circolazione e di guida” “certificato di assicurazione obbligatoria” -, in quanto lo stesso fu fermato a bordo della sua auto provvisto del prescritto certificato di assicurazione obbligatoria RCA. L’automobilista, per dimostrare d’essere in regola con la sottoscrizione della polizza auto, si offrì di mostrare la copia digitale del certificato assicurativo direttamente dal proprio smartphone. A nulla valse la proposta, che le forze dell’ordine non considerarono scegliendo di redigere il verbale e sanzionare il malcapitato. Il Giudice di Pace,  investito  della questione ha accolto il ricorso del verbalizzato facendo riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Polizia Stradale (Prot. n. 300/A/5931/16/106/15) del 1 settembre 2016, che ritiene lecito esibire in caso di controllo da parte delle autorità anche un certificato in formato digitale, oppure una stampa non originale del formato digitale.

Testo della Circolare:

L’art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, stabilisce che per poter circolare il conducente di un veicolo a motore deve avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria, da cui risulti il periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio e che comprova l’adempimento dell’obbligo di assicurazione RCA (^). L’art. 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) rinvia ad un Regolamento dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) (^) per le modalità di rilascio e caratteristiche del certificato di assicurazione, Regolamento emanato il 19 marzo 2010, n. 34. L’IVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art. 10, comma 5, del citato Regolamento del 2010, prevedendo che “«e/ caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica. Per effetto della modifica da ultimo richiamata ( ), in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, comma I, lettera d) e art. 180, comma 1, C.d.S o senza che, ai sensi dell’art. 180, comma 8 , C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo…omissis”

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Redazione

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