Domani, lunedì 17 ultimo giorno utile per effettuare il versamento del saldo dell’IMU e della Tasi 2018. Sono escluse dal pagamento dell’ IMU e Tasi le abitazioni principali ad eccezione di quelle relative alle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Esistono gli sconti, per gli immobili dati in locazione a canone concordato, per gli studenti e, per uso transitorio nei comuni nei quali ci sono accordi territoriali nonchè per gli immobili dati in comodato uso familiare per genitori o figli. Se il pagamento non avviene entro il 17, la sanzione irrogata è pari al 30% della somma non versata, ovvero 15% in caso di pagamento effettuato entro i 90 giorni dalla scadenza. La legge di Stabilità 2016 e la circolare n. 1/DF del 17 febbraio 2016, hanno definito i requisiti e i campi di applicazione della riduzione del 50% della base imponibile di IMU e Tasi, cioè: a).può essere utilizzato dai proprietari di un solo imobile oppure di 2 immobili nello stesso comune uno dei quali deve essere necessariamente adibito ad abitazione principale. L’immobile o gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale; b). per “immobile” è inteso un immobile ad uso abitativo; c).si considerano anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l’abitazione principale (massimo tre pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7); d).il possesso di un’altra tipologia, come un terreno agricolo, un’area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purché gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, situati entrambi nel comune di residenza del proprietario e uno risulti essere la sua abitazione principale;e).la riduzione si applica anche agli immobili storici, quindi nel caso di un immobile storico dato in comodato d’uso gratuito la base imponibile sarebbe ridotta al 25%; f).il comodato si applica solo tra figli e genitori, non è valido tra parenti al di là del primo grado; g). Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A 8 e A9); h).per beneficiare della riduzione della base imponibile, il proprietario deve attestare il possesso dei requisiti al comune tramite apposita dichiarazione; i). Il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate
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