OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILE di Angelo RUBERTO e Leila BENSALAH

✅ Sentenza n. 46054 del 16 dicembre 2021 della Corte di Cassazione: Ricorrenza della particolare tenuità del fatto in ragione dello stato di necessità della famiglia.

Il codice penale, all’art. 633, qualifica l’occupazione abusiva come la condotta di chi entra illegittimamente in un immobile altrui (edificio o fondo che sia) con il fine preciso di impossessarsene o di utilizzarlo per trarne qualche vantaggio. ⚖️ La Cassazione ha talvolta ritenuto configurabile l’esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.) in ragione delle precarie condizioni economiche dell’agente (Cass. Pen., Sez. II, 2-30.12.2020, n. 37834). Nel concetto di “danno grave alla persona”, richiesto dall’art. 54 c.p., rientrano non solo le lesioni della vita e dell’integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., tra le quali rientra il diritto all’abitazione; l’operatività dell’esimente presuppone, peraltro, gli ulteriori elementi costitutivi dell’assoluta necessità della condotta e dell’inevitabilità del pericolo: nel caso di specie la S.C. ha escluso l’operatività dell’esimente essendo stato accertato un mero stato di disagio abitativo, ma non quella urgenza assoluta e improrogabile di procurarsi un alloggio che sola avrebbe potuto necessitare l’occupazione abusiva (Cass. Pen., Sez. VI, 5.7.2012, n. 28115;  Sez. II, 11.2.2011;  Sez. II, 17.1.2008; C., Sez. II, 27.6.2007). Per il riconoscimento dell’esimente in caso di allegazione di una situazione di estremo disagio e dell’impossibilità di procurarsi altrimenti un alloggio a seguito dell’esecuzione dello sfratto per morosità dall’alloggio in precedenza occupato e in assenza di prova contraria da parte della pubblica accusa (Cass. Pen.Sez. II, 9.10-9.12.2020, n. 35024).✅  Una famiglia, ha occupato abusivamente un intero alloggio popolare, gli occupanti sono stati condannati sia in 1° grado che in appello alla pena di euro 500 di multa, in relazione al reato di occupazione abusiva. Avverso la sentenza di appello, gli imputati ricorrevano in cassazione per il riconoscimento dello “stato di necessità” che, si riscontrava nell’urgenza di garantire una abitazione ai propri figli minori a seguito di uno sfratto per morosità ricevuto nel periodo precedente con relativa impossibilità di attendere l’ordinaria procedura di assegnazione degli alloggi popolari; riconoscimento della particolare tenuità del fatto: come previsto dall’art. 131 bis c.p., infatti, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità di condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. La Cassazione accoglieva il ricorso ritenendolo fondato, censurando la sentenza impugnata sia per  l’assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto oltre a censurare l’insufficiente motivazione in ragione dello stato di necessità. La  Corte di Cassazione, rifacendosi ad un  proprio precedente statuiva che  “l’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo. Ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa(Cfr. Cass. n. 10694 del 2020). Secondo i giudici della Corte di Cassazione, per negare le invocate scriminanti, i giudici di appello hanno fatto sommario riferimento all’insufficienza delle precarie condizioni economiche dei ricorrenti e alla complessiva inidoneità del compendio probatorio raccolto a provare lo stato di necessità. Quindi, essendo a giudizio della Corte le motivazione a sostegno del diniego insufficienti, la sentenza è stata annullata con  rinvio.

🗞 RECENTI PROPOSTE DI LEGGE:  A. C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria e C. 3359 Paolini sono volte a contrastare l’occupazione abusiva degli immobili, intervenendo sia sul quadro penale della repressione del fenomeno – anche tramite l’introduzione nel codice di una nuova fattispecie di reato e la previsione di specifiche aggravanti – sia sulla disciplina del rilascio degli immobili. A differenza delle predette proposte, l’A. C. 1283 Orfini, pur intervenendo in materia di occupazione abusiva di immobili, è volto ad abrogare l’attuale disciplina che prevede l’impossibilità per chiunque occupi abusivamente un immobile di chiedere la residenza e l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo, nonchè la nullità degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto.

 

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