La Cassazione, 1^ sezione penale ha introdotto il seguente principio di diritto: “la sospensione condizionale della pena può essere concessa una seconda volta anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p., a patto che per la prima condanna il reato sia stato dichiarato estinto”. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. I, 22 maggio 2018 (ud. 9 gennaio 2018), n.22872)
Il caso sotteso alla sentenza della cassazione: L’imputato era stato condannato con sentenza emessa negli anni ’90 alla pena di mesi 6 di reclusione, pena sospesa. Il reato era stato dichiarato estinto ai sensi dell’art.167 c.p. nell’anno 2012. Con successiva sentenza emessa nel 2015 l’imputato è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, pena sospesa. La seconda condanna, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, supera i limiti stabiliti dall’art.163 c.p. La Suprema Corte ha affermato che la sospensione condizionale della pena, intervenuta molto tempo dopo ben poteva essere concessa dal giudice della cognizione ai sensi dell’art.163 c.p. e pertanto la stessa non doveva essere revocata come richiesto dall’Ufficio ricorrente.