Nonostante il nostro ordinamento giuridico preveda la possibilità di presentare l’istanza di cambiamento di cognome per conto del minorenne, tuttavia, detta istanza può essere presentata da entrambi i genitori in quanto esercenti la responsabilità genitoriale, o anche da uno dei due. Ma se presentata da uno dei due, “purché detta istanza sia accompagnata dal consenso dell’altro genitore. E’ quanto ha stabilito Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza del 26 novembre 2018, n. 11410, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato il provvedimento della prefettura di Rieti di diniego dell’aggiunta del cognome materno al minore in assenza del consenso dell’altro genitore.
ART. 316 del Codice Civile:
“Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei .Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi”.