TAR LAZIO: DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Sì al diritto di accesso agli atti anche se non è stato attivato un giudizio 

Il T.A.R. Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 5194 del 14 marzo 2024, si è pronunciato sulla legittimità di una istanza di accesso agli atti presentata da un condominio alla Regione Lazio, al fine di verificare l’esistenza dei titoli autorizzatori dell’attività ambulatoriale esercitata da un condomino. Prima di approfondire l’iter motivazionale seguito dal giudice amministrativo, occorre ricostruire l’istituto del diritto di accesso agli atti così come previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi consiste nel diritto degli “interessati”, per tali intendendosi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. La legittimazione a richiedere l’accesso agli atti amministrativi presuppone, dunque, la dimostrazione che gli atti oggetto dell’istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell’istante. Altro elemento richiesto espressamente è che la posizione da tutelare risulti comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso e che, infine, il rapporto di strumentalità tra l’interesse e il documento deve apparire dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso, con la conseguenza che l’istanza abbia un oggetto determinato o, comunque, determinabile. Il diritto di accesso agli atti così formulato oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche quando non è ancora stato attivato un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti così acquisiti, ovvero proprio al fine di valutare l’opportunità di una sua instaurazione. Sulla base di tale interpretazione, il Giudice Amministrativo ha così espressamente riconosciuto l’utilizzo dello strumento di accesso agli atti della pubblica amministrazione anche con una finalità meramente difensiva e, cioè, al solo fine di consentire all’istante di valutare, all’esito della visione del contenuto dei documenti oggetto dell’istanza di ostensione, l’opportunità di instaurare un giudizio.

SENTENZA 

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 348 del 2024, proposto da Condominio di via ***, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ***, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Lazio, non costituita in giudizio; nei confronti ***., non costituita in giudizio; PER L’ACCERTAMENTO del diritto di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanza inviata a mezzo pec il 15 novembre 2023 (doc. 1); PER L’ANNULLAMENTO del provvedimento di diniego tacito venutosi a formare per effetto dell’inutile decorso del termine di trenta giorni ex art. 25 L. n. 241 del 1990; PER LA CONDANNA  a consentire di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti;Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli attidella causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2024 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Svolgimento del processo – Motivi della decisione. 1. Questi i fatti per cui è causa. Nell’edificio condominiale di Via **. viene svolta attività medica di tipo ambulatoriale da parte di azienda riconducibile al ** L’assemblea condominiale del 17 aprile 2023, volendo accertare la conformità ai titoli autorizzatori dell’attività svolta, ha conferito mandato all’amministratore di chiedere alle autorità competenti la documentazione relativa alle licenze ottenute dal ***. per l’apertura di un poliambulatorio in ambito condominiale. Con istanza ex articoli 22 – 24 della L. n. 241 del 1990 del 15 novembre 2023, il Condominio ha chiesto alla Regione Lazio l’accesso alla seguente documentazione: – titoli abilitativi (licenze, nulla osta, autorizzazioni e atti comunque denominati) rilasciati in favore del *** e/o di terzi in relazione all’attività poliambulatoriale che viene svolta nel Condominio di Via **  – atti e documenti attestanti il corretto smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi eventualmente prodotti dall’esercizio dell’attività poliambulatoriale che viene svolta nel Condominio di Via ** R.; – copia di eventuali verbali di sopralluogo già effettuati, anche in relazione a tale istanza; – ogni ulteriore atto e provvedimento comunque connesso alla richiesta e all’attività svolta nel Condominio di Via ** Ha motivato la sussistenza del proprio interesse come segue: “E’ interesse dal Condominio accertare la legittimità dell’attività di tipo poliambulatoriale svolta dall’azienda riconducibile al *** all’interno dello stabile condominiale; dall’ostensione dei titoli abilitativi riferibili al poliambulatorio indicato in premessa il Condominio di Via ***., potrà valutare la conformità dell’attività svolta con quella effettivamente assentita dalle Amministrazioni in epigrafe e, all’esito, se del caso, agire nelle opportune sedi a tutela dei propri interessi”.  Atteso il silenzio dell’Amministrazione, con il ricorso in esame ritualmente notificato in data 11  gennaio 2024, il Condominio ha chiesto al Tribunale adito di: “accertare e dichiarare il diritto del Condominio di Via G*** (…) , di prendere visione e/o di ottenere copia semplice dei documenti amministrativi richiesti con istanza inviata a mezzo pec il 15 dicembre (novembre n.d.r.) 2023”; “per l’effetto, annullare il provvedimento di diniego tacito venutosi a creare per effetto dell’inutile decorso del termine di trenta giorni previsto ex lege”; “per l’effetto, condannare l’Amministrazione resistente a consentire al Condominio di Via G*** (…) , di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti, rimettendosi al prudente apprezzamento dell’Ecc.mo TAR adito in ordine all’opportunità di provvedere ex art. 34, lett. e, c.p.a.”.  La Regione e la controinteressata non si sono costituite in giudizio. All’udienza del 12 marzo 2024, la causa è stata introitata per la decisione.  2. Il ricorso è meritevole di accoglimento, stante la ravvisabilità di un interesse concreto ad attuale all’ostensione dei documenti richiesti, in capo alla parte ricorrente, nei limiti e nei termini che si vengono ad illustrare. 3. E’ d’obbligo una premessa ricostruttiva. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche quando non è ancora stato attivato un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti così acquisiti, ovvero proprio al fine di valutare l’opportunità di una sua instaurazione. La tutela giurisdizionale del diritto di accesso, dunque, assicura all’interessato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della pubblica amministrazione, di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica. L’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela, separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l’attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema, in vigore sino all’emanazione della L. n. 241 del 1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi (Consiglio di Stato sez. V, 05/08/2020, n. 4930). Sempre in linea di principio, il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio – rigetto formatosi sulla relativa istanza, mira sostanzialmente ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il diniego. Il giudizio proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., avverso il diniego ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato. Il giudice può, quindi, ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’Amministrazione e ordinandole un facere, solo se ne sussistono i presupposti, il che, pertanto, implica che, anche al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione addotta nell’atto amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i requisiti prescritti dalla legge per l’accesso, potendolo anche negare per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (T.A.R. Napoli, sez. VI, 03/03/2016, n. 1165). Invero la Legge n. 241 del 1990, negli artt. 22 e seg., è rigorosa nello scandire i presupposti ineliminabili che devono imprescindibilmente ricorrere: la legittimazione a richiedere l’accesso agli atti amministrativi, presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell’istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell’istante; la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso; il rapporto di strumentalità appena descritto deve, poi, apparire dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso. La richiesta non può, dunque, ridursi al richiamo a mere e generiche esigenze difensive ma che deve fornire la prova dell’esistenza di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione stessa e della correlazione logico – funzionale intercorrente tra la cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del soggetto che esercita il diritto, permettendo di capire la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (T.A.R. Roma, sez. III, 01/08/2018, n. 8584). Questo implica, inevitabilmente, che la domanda di accesso debba avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, non potendo essere generica e dovendo, per contro, riferirsi a specifici documenti senza necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (T.A.R. Parma, sez. I, 03/11/2020, n. 189). Deve, ancora, essere ricordata la differenza esistente tra una richiesta di accesso formulata ai sensi dell’art. 22 e segg. della L. n. 241 del 1990 e quella avanzata, come nel caso in esame, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016 in merito al limite di “stretta indispensabilità” della documentazione oggetto di ostensione, rinvenibile nell’accesso agli atti in materia di appalti e non anche in quello disciplinato dalla legge sul procedimento amministrativo dove vige il criterio della “mera strumentalità della documentazione richiesta alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti” (in tal senso, ex multis: Tar Lazio n. 9878/2021). 4. Orbene, calando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie sottoposta all’attenzione del Collegio, si ravvisano i presupposti legalmente richiesti, stante l’evidenza della situazione giuridica fatta valere dalla parte ricorrente nei termini di un concreto ad attuale interesse sostanziale, strumentale, peraltro,  al diritto di difesa costituzionalmente rilevante, in relazione a taluni dei documenti richiesti. In particolare, ritiene il Collegio che sussiste l’interesse diretto (in quanto correlato alla sfera dei rapporti giuridici propri del Condominio quale soggetto richiedente), concreto (in quanto specificamente finalizzato alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per la tutela dei propri  interessi giuridici) ed attuale (avuto riguardo all’attitudine della auspicata acquisizione informativa oconoscitiva ad incidere sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita). Invero tutti i documenti oggetto di istanza di ostensione sono rilevanti ai fini di una eventuale tutela giuridica degli interessi del Condominio istante. 5. In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione alla seguente documentazione: – titoli abilitativi (licenze, nulla osta, autorizzazioni e atti comunque denominati) rilasciati in favore del ** e/o di terzi in relazione all’attività poliambulatoriale che viene svolta nel Condominio di Via ** – atti e documenti attestanti il corretto smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi eventualmente prodotti dall’esercizio dell’attività poliambulatoriale che viene svolta nel Condominio di Via ** R.; – copia di eventuali verbali di sopralluogo già effettuati, anche in relazione a tale istanza; – ogni ulteriore atto e provvedimento comunque connesso alla richiesta e all’attività svolta nel Condominio di Via ** La documentazione richiesta dovrà essere esibita nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione/notificazione della presente decisione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla intimata amministrazione l’esibizione della documentazione indicata nella stessa parte motiva e nel termine ivi perentoriamente prescritto. Condanna la Regione Lazio alla refusione delle spese legali in favore del Condominio ricorrente, che si quantificano in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri ed accessori come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato ove versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.  Conclusione Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente; Claudia Lattanzi, Consigliere; Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore

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