AVVOCATO ed ESERCIZIO ABUSIVO della PROFESSIONE

Legge n. 247 del 31.12.2012  “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” pubblicata sulla GU del 18 gennaio 2013, n. 15.

Art. 2. Comma 5 Disciplina della professione di avvocato: “Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali”.

Esercizio Abusivo di una Professione. Art. 348 del c.p. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e’  richiesta  una speciale abilitazione dello Stato e’ punito con la reclusione da  sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque  anni  e  della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti  del  professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo  comma ovvero ha diretto l’attivita’ delle persone  che  sono  concorse  nel reato medesimo. PENA ACCESSORIA: La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la  confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato  e, nel caso in cui  il  soggetto  che  ha  commesso  il  reato  eserciti regolarmente una  professione  o  attivita’,  la  trasmissione  della sentenza medesima al competente  Ordine,  albo  o  registro  ai  fini dell’applicazione  dell’interdizione  da  uno  a   tre   anni   dalla professione o attivita’ regolarmente esercitata.

La Corte di Cassazione – VI Sezione Penale – con la sentenza n. 13341 del 14 febbraio-2 aprile 2024, ha ribadito il principio di diritto secondo il quale integra il reato di esercizio abusivo di una professione di cui all’art. 348 c.p., il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali – es. uso carta intestata come avvocato -, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. ATTI TIPICI PROFESSIONE FORENSE: fare una transazione stragiudiziale in una controversia finalizzata ad otenere il risarcimento dei danni; fare una diffida ai debitori morosi con l’avvertimento dell’azione azione legale; attività di recupero crediti, sempre portata avanti nella prospettiva di svolgere azioni legali.

Corte di Cassazione – SU Penali – ,  sentenza 15 dicembre 2011 (dep. 23 marzo 2012), n. 11545,  a) “Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse (ndr rif. L.4/2013 relativamente agli iscritti alle associazioni di rappresentanza professionale riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico), le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato»; b) Le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR nn. 1067 e 1068 del 1953, anche se svolte – da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali – in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione; a opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddescritte, nel vigore del nuovo D.Lgs n. 139 del 2005″.

Non commette il reato di all’art. 348 del c.p. secondo  la Cassazione,  che con sentenza  n. 32952 del 6.7. 2017 ha statuito:  “In tema di reati contro la pubblica amministrazione non commette il reato di abusivo esercizio della professione di avvocato il legale che, nonostante il provvedimento di sospensione assunto dal Consiglio dell’ordine, rediga un esposto – denuncia nell’interesse di un cliente, provvedendo al deposito dello stesso davanti ad un organo di polizia giudiziaria, laddove si tratti di una prestazione isolata, in quanto tale non sintomatica di un’attività svolta in forma professionale, non rilevando la circostanza che l’esposto sia redatto su carta intestata dello studio legale”

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