A seguito dell’avvio del procedimento disciplinare, la società licenziava il dirigente per avere commesso condotte volte a “denigrare i ruoli di governance aziendale” e per avere taciuto al Cda pregressi rapporti con consulenti esterni.
Nell’ambito del potere di controllo riconosciuto al datore di lavoro, a tutela della corrispondenza dei lavoratori, da un lato, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, dall’altro lato, il Garante Privacy ha stabilito che i datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Per il Garante è, dunque, illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in internet dei lavoratori, neppure in presenza di un accordo sindacale e, precisa che l’account di posta elettronica può essere disattivato solo a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Garante Privacy, provvedimento n. 216/2019). Il giudice del lavoro di Roma, accogliendo il ricorso del lavoratore ritenendo il licenziamento oltreché ritorsivo anche nullo per motivo illecito, ha affermato che i controlli difensivi sono ammessi a condizione che sussista un fondato sospetto e sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente rispetto all’insorgere del sospetto.
Garante Privacy – Illecito mantenere attiva l’email dell’ex dipendente. Il provvedimento n. 216 del 4.12.2019 del Garante della Privacy fa riferimento ad una contestazione mossa da un ex dipendente alla precedente società presso la quale lavorava, per la mancata disattivazione della email aziendale e l’accesso ai messaggi ricevuti sul suo account dopo la cessazione del rapporto.