TRIBUNALE di SALERNO: DIVORZIO IMMEDIATO ITALO-MAROCCHINO CON SUPER AFFIDO

Tribunale di Salerno, sentenza del 19.03.2024.
1.Il divorzio internazionale e Il Codice di Famiglia Marocchino (Moudawana); 2.. Il caso 3. l’affido esclusivo rafforzato

1.Il divorzio immediato internazionale e il Codice di Famiglia Marocchino ( Moudawana) La crescente mobilità delle persone all’interno dell’Unione europea (e oltre) ha dato origine ad un aumento significativo dei casi di “famiglie internazionali”, in cui i coniugi provengono da stati diversi o risiedono in nazioni di cui non sono cittadini, o entrambe le situazioni contemporaneamente. Questa internazionalità coinvolge sempre più frequentemente i rapporti coniugali, con circa il 13% dei matrimoni nell’Unione europea che hanno una dimensione transnazionale. Come risaputo, in Italia la procedura per sciogliere un matrimonio prevede, innanzitutto, la separazione legale e, dopo un periodo di tempo ulteriore, il divorzio che pone fine in modo definitivo al vincolo matrimoniale. Mentre il divorzio è ampiamente riconosciuto in tutto il mondo (con ormai pochissime eccezioni come le Filippine e la Città del Vaticano) la separazione, in molte legislazioni, non costituisce un passaggio obbligatorio per accedervi, a differenza di quanto avviene nel sistema giuridico italiano. Il passaggio per la separazione legale può rappresentare una sfida aggiuntiva per le famiglie internazionali, che potrebbero essere soggette a normative diverse o ad un sistema legale meno complicato nel loro Paese di origine. La gestione dei casi di divorzio all’interno di famiglie internazionali richiede, pertanto, un’attenta considerazione delle leggi e delle procedure applicabili, al fine di garantire una risoluzione equa e giusta dei conflitti coniugali. In materia di controversie matrimoniali, la recente normativa (sia dell’Unione europea che italiana) ha disciplinato sia la giurisdizione competente che la legge applicabile ai casi specifici, individuando una serie di “criteri” di collegamento (residenza abituale dei coniugi, cittadinanza di una delle parti dello Stato del foro), alternativi e concorrenti tra loro. L’eccezionalità del divorzio internazionale risiede, grazie alle normative vigenti, nella previsione della facoltà, per i coniugi, di poter scegliere la legge applicabile alla vicenda familiare. Tale possibilità consente alle parti di affrontare la questione dello status coniugale secondo la normativa più vantaggiosa. Questo diventa particolarmente rilevante quando la legge designata consente il divorzio immediato, senza richiedere la separazione legale preliminare (prevista dalla legge italiana) come avviene, ad esempio, in Marocco. Il Codice di Famiglia marocchino, noto anche come legge “Moudawana”, ha subito significative modifiche nel 2004, introducendo importanti riforme nel campo del diritto di famiglia. Le principali novità riguardano il cd “divorzio immediato per mutuo consenso”: un tipo di divorzio in cui entrambi i coniugi sono d’accordo sul divorzio e sui termini che regolano la vicenda familiare. 2. Il caso Con la recente sentenza del 19.03.2024, il Tribunale di Salerno ha accolto la richiesta, avanzata da una coppia internazionale (un coniuge con cittadinanza italiana e l’altro doppia cittadinanza, sia italiana che marocchina) di ottenere il divorzio immediato, senza passare per la separazione per come previsto nel nostro ordinamento. Sussistendo tutti i criteri di collegamento, fondamentale affinché la richiesta venisse accolta era il rispetto della cd “clausola di ordine pubblico”, secondo la quale l’applicazione di una norma straniera può essere esclusa quando risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro investito della richiesta (qualora tale legge, ad esempio, non preveda il divorzio, va sempre applicata la lex fori). Sul punto, il Giudice salernitano ha così statuito: “ l’assenza di una precedente sentenza di separazione-non richiesta dalla legge straniera (id est, marocchina) che regola il rapporto- non osta alla pronuncia di divorzio in applicazione di tale disciplina […]   poiché è sufficiente il riconoscimento dell’impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi”. 3. l’affido super esclusivo In tema, infine, di affidamento dei figli minori, il principio ispiratore è quello del “best interest of the child” (traducibile come “protezione del miglior interesse del minore”), sancito dalla Convenzione di New York sulla protezione di diritti del fanciullo del 1989, recepito dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla giurisprudenza a tutti i livelli.  Nel cuore di una lotta quotidiana per garantire il benessere dei loro figli minori d’età, la coppia che aveva adito il foro salernitano ha compiuto un passo significativo verso la loro protezione e supporto. Attraverso una richiesta congiunta, i genitori hanno chiesto che i figli fossero affidati in maniera super esclusiva alla genitrice; ciò in considerazione delle problematiche di salute riguardanti il primogenito e della lontananza geografica del padre. Con la summenzionata sentenza, proprio in ossequio al principio del best interest of the child, il Tribunale di Salerno, in merito alla richiesta dell’affidamento esclusivorafforzato, ha ritenuto “conforme all’interesse dei minori la suddetta previsione” in considerazione della notevole distanza geografica tra i luoghi di residenza delle parti e dei lunghi periodi di permanenza del padre all’estero che rendono difficoltosa l’adozione delle frequenti decisioni da assumere, soprattutto per ciò che concerne le problematiche legate allo stato di salute del primogenito, affetto da autismo.La recentissima decisione, dunque, che ha riconosciuto l’affido super esclusivo in capo alla madre, ha sottolineato l’importanza di riconoscere e rispettare le esigenze individuali dei bambini con disabilità e delle loro famiglie. A curare la vicenda familiare è stata l’avv. Lina Mastia ( Foto) del foro di Salerno, esperta in materia. 

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