📌RUBRICA IL NOTAIO RISPONDE di Annamaria FERRUCCI

Art. 467 c.c.: 1. La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. 2. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare la eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Art. 468 c.c.: 1. La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. 2. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.

𝐋𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚, 𝐫𝐢𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐥’𝐞𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚’ 𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.

❓ 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐢𝐭𝐨: Tizio muore nel 1996, lasciando a sé superstiti il coniuge Tizia e due figli, Caio e Sempronio. Tizio, che aveva avuto un altro figlio di nome Mevio (premorto con figli) da un precedente matrimonio con Tizietta, non lascia alcun testamento. I figli Caio e Sempronio, già sposati a loro volta con figli viventi alla morte del nonno Tizio, rinunciano all’eredità del padre Tizio. Tizia intende ora vendere un bene dell’eredità del marito, qualificandosi unica erede, come già indicato nella dichiarazione di successione ai tempi redatta.

👉 𝐑𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚: Per effetto della rinuncia da parte dei figli Caio e Sempronio, ed a seguito della premorienza del figlio di primo letto Mevio, l’eredità di Tizio si devolve, oltre che in favore del coniuge Tizia, altresì in favore dei nipoti, segnatamente dei figli di Caio e Sempronio, e dei figli del figlio di primo letto premorto allo stesso Tizio, Mevio, i quali succedono per rappresentazione ex art. 467 del codice civile, nel luogo e nel grado del loro ascendente tutte le volte in cui questi non possono o non vogliono accettare l’eredità. Come è noto, i nipoti ex filio di Tizio sono tutelati senza limiti di tempo con l’azione di petizione ereditaria, con la quale possono domandare il riconoscimento della qualità ereditaria, contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L’azione è imprescrittibile salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni (art. 533, comma 2, cod. civ.). Nel caso in cui Tizia volesse sostenere che i nipoti del defunto Tizio abbiano perso il diritto di accettare l’eredità perchè prescrittosi, dovrebbe attivarsi in giudizio per ottenere una sentenza di natura dichiarativa che accerti tale circostanza. Dunque, in assenza di tale pronunciato giurisprudenziale ed in applicazione dei principi e delle regole del diritto delle successioni, legittimati a vendere il bene di che trattasi sono sia il coniuge Tizia che i nipoti di Tizio, previa correzione della dichiarazione di successione presentata ai tempi. Né in contrario può dirsi che l’avere presentato una dichiarazione di successione nella quale Tizia si sia qualificata unica erede possa integrare i presupposti dell’apparenza richiesta dall’art. 534 cod. civ. Non soccorrerebbe, infatti, a tutela dei diritti del terzo avente causa, la disciplina del c.d. erede apparente di cui al citato art. 534 cod. civ.: la legge dispone infatti che non possono essere pregiudicati gli acquisti che i terzi abbiano posto in essere derivando un diritto da colui il quale appariva erede o legatario, quindi titolare dei diritti trasmessi, che appunto in apparenza poteva legittimamente trasmettere. Nel caso di specie, la posizione terzi aventi causa da Tizia non potrebbe mai essere tutelata dalla norma in esame: l’esistenza dei nipoti ex filio e la conseguente devoluzione dell’eredità in loro favore (per effetto della premorienza del figlio di primo letto e della rinuncia da parte dei figli di secondo letto) non potrebbe non essere conosciuta dal terzo attraverso verifiche presso i Registri dello stato civile, con conseguente venir meno dello stato di buona fede richiesto dalla citata disposizione quale condizione per l’operare della tutela ivi prevista. In questo caso, infatti, in deroga al principio generale (art. 1147, 3° comma), la buona fede non si presume ma deve essere provata al momento dell’acquisto, dimostrando che le circostanze concrete denunziavano la posizione successoria dell’erede apparente. Senza tralasciare tra l’altro che si tratterebbe di norma che opera sul “piano patologico”, visto che già il Notaio, incaricato di ricevere l’atto di vendita, nell’esercizio della sua funzione di individuazione dei soggetti legittimati a disporre dei beni ereditari, verificherà l’esistenza di altri chiamati all’eredità oltre al coniuge Tizia. Circostanza questa ultima che esclude in re ipsa la buona fede del terzo.

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