๐๐ผ๐ป๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ ๐ฒ ๐ก๐ผ๐บ๐ถ๐ป๐ฎ ๐ฑ๐ฎ ๐ฝ๐ฎ๐ฟ๐๐ฒ ๐ฑ๐ฒ๐น ๐ก๐ผ๐๐ฎ๐ถ๐ผ ๐ฑ๐ฒ๐น๐นโ๐ถ๐ป๐๐ฒ๐ฟ๐ฝ๐ฟ๐ฒ๐๐ฒ (๐ฒ๐
๐ฎ๐ฟ๐. ๐ฎ๐ฎ ๐ฑ๐ฒ๐น ๐ฑecreto legislativo ๐ป. ๐ญ๐ฐ๐ต/๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฎ).
โ ๐๐ฎ๐๐ฌ๐ข๐ญ๐จ: Tizio e Tizia intendono donare in favore dei figli Caio e Caia, privi dellโudito ed incapaci di parlare ma sanno leggere e scrivere, gli immobili di cui sono proprietari in Roma. Si propone al notaio rogante di procedere alla nomina di un unico interprete per entrambi, il coniuge di Caia.ย ๐ ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐: Allโatto notarile di cui sia parte un soggetto privo dellโudito che sia incapace di parlare ma capace di leggere e scrivere, deve intervenire un interprete per ovviare alla minorazione fisica di un soggetto che, pur pienamente capace, per lโimpossibilitร dellโuso dellโudito e della parola si vedrebbe preclusa la possibilitร di relazionarsi agevolmente con gli altri comparenti e con il notaio (vedi art. 57 legge 16 febbraio 1913, n. 89). Lโinterprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e puรฒ essere scelto fra i parenti e gli affini del minorato; ma, ai sensi dellโart. 50 della l. n. 89/1913, non sono testimoni idonei, tra gli altri, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nellโart. 28 della citata legge, il coniuge, dellโuno o delle altre. Ebbene, secondo quanto testรจ indicato, non puรฒ fare da interprete il coniuge di Caia ed affine in linea retta di primo grado dei donanti, pena la violazione dellโart. 57 (in combinato disposto con gli artt. 28, 50, 56 e 58), e la nullitร dellโatto (Cassazione delย 13.09.2019, n. 22944). ร utilizzabile, ai fini della formalitร richiesta dallโart. 57, un provvedimento con il quale venga nominato un unico interprete ad entrambi, ciรฒ in quanto egli svolge la funzione strumentale di trasmettere la volontร altrui, senza influirvi, non รจ portatore di alcun interesse, e pertanto non รจ ipotizzabile alcun conflitto di interessi, considerato altresรฌ che Caio e Caia sono in grado di leggere e scrivere. Lโart. 56, comma 2, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, prevede che lโinterprete puรฒ essere nominato oltre che dal presidente del tribunale, anche dal notaio individuato per la stipula. Si tratta di previsione normativa applicabile anche al c.d. sordomuto, stante il richiamo che lโart. 57 fa al precedente art. 56. La necessitร della nomina potrร emergere direttamente dallโatto notarile ed anche implicitamente dalla costituzione in atto ad opera del notaio e dal giuramento dellโinterprete, pur non essendo vietata una formale richiesta di una delle parti al notaio a cui segua una formale nomina da parte del medesimo notaio, individuato per la stipula dellโatto.
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