๐Ÿ“Œ RUBRICA del NOTAIO Annamaria FERRUCCI

๐——๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ก๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ก๐—ผ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—นโ€™๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐—ฒ (๐—ฒ๐˜… ๐—ฎ๐—ฟ๐˜. ๐Ÿฎ๐Ÿฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฑecreto legislativo ๐—ป. ๐Ÿญ๐Ÿฐ๐Ÿต/๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ).
โ“ ๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ข๐ญ๐จ: Tizio e Tizia intendono donare in favore dei figli Caio e Caia, privi dellโ€™udito ed incapaci di parlare ma sanno leggere e scrivere, gli immobili di cui sono proprietari in Roma. Si propone al notaio rogante di procedere alla nomina di un unico interprete per entrambi, il coniuge di Caia.ย ๐Ÿ‘‰ ๐‘๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐š: Allโ€™atto notarile di cui sia parte un soggetto privo dellโ€™udito che sia incapace di parlare ma capace di leggere e scrivere, deve intervenire un interprete per ovviare alla minorazione fisica di un soggetto che, pur pienamente capace, per lโ€™impossibilitร  dellโ€™uso dellโ€™udito e della parola si vedrebbe preclusa la possibilitร  di relazionarsi agevolmente con gli altri comparenti e con il notaio (vedi art. 57 legge 16 febbraio 1913, n. 89). Lโ€™interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e puรฒ essere scelto fra i parenti e gli affini del minorato; ma, ai sensi dellโ€™art. 50 della l. n. 89/1913, non sono testimoni idonei, tra gli altri, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nellโ€™art. 28 della citata legge, il coniuge, dellโ€™uno o delle altre. Ebbene, secondo quanto testรจ indicato, non puรฒ fare da interprete il coniuge di Caia ed affine in linea retta di primo grado dei donanti, pena la violazione dellโ€™art. 57 (in combinato disposto con gli artt. 28, 50, 56 e 58), e la nullitร  dellโ€™atto (Cassazione delย  13.09.2019, n. 22944). รˆ utilizzabile, ai fini della formalitร  richiesta dallโ€™art. 57, un provvedimento con il quale venga nominato un unico interprete ad entrambi, ciรฒ in quanto egli svolge la funzione strumentale di trasmettere la volontร  altrui, senza influirvi, non รจ portatore di alcun interesse, e pertanto non รจ ipotizzabile alcun conflitto di interessi, considerato altresรฌ che Caio e Caia sono in grado di leggere e scrivere. Lโ€™art. 56, comma 2, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, prevede che lโ€™interprete puรฒ essere nominato oltre che dal presidente del tribunale, anche dal notaio individuato per la stipula. Si tratta di previsione normativa applicabile anche al c.d. sordomuto, stante il richiamo che lโ€™art. 57 fa al precedente art. 56. La necessitร  della nomina potrร  emergere direttamente dallโ€™atto notarile ed anche implicitamente dalla costituzione in atto ad opera del notaio e dal giuramento dellโ€™interprete, pur non essendo vietata una formale richiesta di una delle parti al notaio a cui segua una formale nomina da parte del medesimo notaio, individuato per la stipula dellโ€™atto.

/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG fondatto e curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dellโ€™Associazione โ€œRete Nazionale Forenseโ€. Il fondatore del sito, al momento non ha intenzione di registrare questa testata giornalistica online poichรฉ tale registrazione รจ necessaria solo per coloro che intendono ottenere contributi statali, secondo quanto previsto dallโ€™articolo 7, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ยฉ2018-2024 Tutti i Diritti Riservati