TIROCINANTI GIUDIZIARI: NON PAGATI?

“Non siamo mai stati pagati”  I Praticanti Avvocati  scrivono a Nordio. 

Camilla Santocchio 27 anni, Avvocato da poco, così dice: “Siamo il paese dove, ai fini dell’esame per l’abilitazione alla professione forense, ci fanno studiare il codice deontologico dove viene prescritto che il Praticante Avvocato, ha diritto fin da subito a un rimborso spese e dopo 6 mesi ad un adeguato compenso.  Il praticante avvocato che lavora senza prendere il becco di un quattrino, il tirocinante giudiziario che si fa 18 mesi con lo stesso trattamento economico, cioè nemmeno un soldo. Dal privato al pubblico, stesso malcostume tutto italiano: non pagare i giovani appena usciti dall’università nella fase di formazione. Alle storie dei praticanti avvocati non pagati ci si era in qualche modo abituati ma che adesso anche lo Stato, cioè il pubblico, cominci a fare lo stesso, questo è un orizzonte ancora tutto da esplorare.  Se anche quando lavoriamo, dopo aver speso tanti soldi per la nostra formazione, nemmeno ci viene riconosciuto il minimo indispensabile, allora fa bene chi se ne va all’estero. Il problema, dunque, è il seguente. Esiste questa figura del tirocinante giudiziario, che presta servizio nei tribunali, in Cassazione e al Consiglio di Stato. Sarebbe previsto il pagamento di 400 euro mensili a titolo di rimborso ma ormai da tempo l’automatismo è saltato. E i soldi che il Ministero della Giustizia mette a disposizione non riescono a coprire l’intero plafond dei partecipanti. A fronte di 3586 domande, 2872 hanno trovato accoglimento. Sono pertanto rimasti esclusi 714 tirocinanti giudiziari dall’assegnazione della borsa di studio, i quali non percepiranno alcun rimborso per lo svolgimento delle loro mansioni durante il periodo di riferimento. Il tirocinio fino a poco tempo fa era l’unica modalità prevista per poter poi accedere al concorso in Magistratura, una volta completati i 18 mesi. Ora questo blocco è stato tolto ma il problema del mancato pagamento delle borse resta. Dobbiamo portarci il pc da casa e siccome nei tribunali non c’è il wi-fi, dobbiamo collegarlo al nostro telefonino, consumando i giga della nostra connessione. Io l’ho fatto a Roma e lavoravamo anche fino alle 18.  Al tribunale di Roma, giusto per dare un riferimento numerico, sono 110 i posti previsti per i tirocinanti giudiziari. Il problema non nasce oggi con questo Governo. È ’ un’eredità che si trascina da qualche tempo ma non riusciamo a scorgere la voglia di risolvere il problema. Non chiediamo qualcosa di impossibile, semplicemente che vengano rispettati i nostri diritti.“ (Fonte:  repubblica.it)

LA DISCIPLINA DEI TIROCINI FORMATIVI:   Larticolo 73 del decreto legge  69 del 2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati dei Tribunali, delle Corti d’appello, dei Tribunali di sorveglianza e dei Tribunali per i minorenni, nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato. Diversi sono invece i periodi di perfezionamento presso gli uffici giudiziari per i tirocinanti ex articolo 37, commi 4 e 5, del decreto legge 98 del 2011 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che presuppongono la stipula di convenzioni fra gli uffici giudiziari e le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali, i consigli degli ordini degli avvocati. Si tratta di periodi di un anno di tirocinio riservati ai più meritevoli, che sostituiscono il primo anno di corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali e della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato.

REQUISITI:  Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: – laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale; – media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110; – non aver compiuto i trenta anni di età; – requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza. Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

BORSE di STUDIO: Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza di specifiche condizioni, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili. Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto: – i requisiti per l’attribuzione della borsa di studio, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di  presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. – l’effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.

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Redazione

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