CONTRABBANDO cd SEMPLICE EX D.L.vo n. 8 del 2016

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 contenente “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67“,  all’art. 1, detta le seguenti disposizioni: ➡️ Art. 1  Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni. 1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. 2La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato. 3La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell’elenco allegato al presente decreto. 4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto leislativo 25 luglio 1998 n. 286 ((, nonché ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila)) 5La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata: a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000. 6Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, ma non puo’, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

🔹 TRIBUTI – Depenalizzazione dei reati di contrabbando cd. semplice in forza del decreto legislativo  n. 8 del 2016 – Confisca disposta in relazione al reato ex art. 283 TULD – Legittimità – Coordinamento con l’art. 70, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972 (evasione dell’IVA all’importazione), gli artt. 301 e 295 bis TULD (confisca obbligatoria), l’art. 20, comma 3, l. n. 689 del 1981 (confisca amministrativa facoltativa), richiamato dall’art. 6 decreto legislativo  n. 8 del 2016 – Necessità.

⚖️ La Quinta Sezione  civile della Corte di Cassazione ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della rilevanza nomofilattica della questione (ritenuta di massima di particolare importanza) concernente la legittimità della confisca disposta in relazione al reato di cui all’art. 282 TULD, in seguito all’emanazione del decreto legislativo  n. 8 del 2016 – il quale ha depenalizzato i reati puniti con la sola pena pecuniaria della multa e dell’ammenda e, tra questi, i reati di contrabbando cd. «semplice» –, disciplina da accordare in chiave sistematica sia con l’art. 70 del D.P.R. n. 633 del 1972 (che fa espresso richiamo, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine), sia con le norme di cui agli artt. 301 e 295 bis TULD (nella parte in cui prevedono l’applicazione della confisca obbligatoria nelle ipotesi di contrabbando con diritti evasi fino ad Euro 3.999,96), sia con l’art. 20, comma 3, della l. n. 689 del 1981 (che prevede la confisca facoltativa amministrativa per le evasioni di imposta comprese tra i 4.000,00 euro ed i 49.999,99 euro), a cui fa espresso riferimento il legislatore della depenalizzazione con l’art. 6 d.lgs. n. 8 del 2016. Sulla predetta questione – già rimessa con ordinanza interlocutoria n. 21917 del 21 luglio 2023, Presidente E. Bruschetta, Relatore L. Caradonna – il Collegio ha formulato i seguenti quesiti di diritto: «a) se la depenalizzazione del reato di contrabbando – che, ai sensi dell’art. 301, primo comma, del TULD, comportava anche la confisca dei beni oggetto di reato – fa venire meno detta misura e, in caso negativo, su quale disposizione si fonda un provvedimento di confisca e, conseguentemente, quale natura abbia quest’ultima; b) se la confisca “amministrativa” sia una misura accessoria e se trovi applicazione l’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 che, in caso di definizione agevolata (come avvenuto nel caso di specie), esclude l’applicabilità delle misure accessorie (e, quindi, anche la confisca); c) se la confisca “amministrativa” possa essere disposta su cose appartenenti a terzi (nella specie, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’automobile confiscata sarebbe di proprietà di una società di leasing) e, in caso affermativo, se gli attuali ricorrenti abbiano la legittimazione a formulare la relativa contestazione.».

➡️ NORMATIVA: 

🔹 Articolo 283 Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine. In vigore dal 12.04.1973 

E’ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali piu’ vicine al confine, salva l’eccezione preveduta nel terzo comma dell’articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l’ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena e’ punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

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