A PROPOSITO DELLE SPESE STRAORDINARIE di Carla PREVITI

CASSAZIONE N. 14564/2023 DEL 25.5.2023 – ANCORA SULLE SPESE STRAORDINARIE: L’OPPOSIZIONE DEL PADRE ALLA FREQUENTAZIONE DI UNA SCUOLA PRIVATA DA PARTE DEL FIGLIO DEVE ESSERE VALIDAMENTE MOTIVATA, NON ESSENDO SUFFICIENTE LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI DISSENSO.
Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha avuto modo di tornare nuovamente sull’annosa questione concernente la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori, affrontando, in particolare, la legittimità o meno dell’opposizione da parte del genitore non collocatario all’iscrizione del figlio ad una scuola privata. Nella fattispecie, infatti, la madre, genitore collocatario della minore, dopo avere autonomamente iscritto la figlia ad un esclusivo istituto privato di Roma, senza preventivamente consultare il padre e nonostante il successivo dissenso manifestato da quest’ultimo, si era rivolta al giudice per ottenere il rimborso di tale spesa straordinaria ed il relativo ricorso era stato rigettato dalle Corti di merito, sulla base dell’ intervenuto accertamento della mancata concertazione preventiva e del manifestato dissenso. La madre ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 4763/2021, con la quale, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza n. 2959/2018, emessa dal Tribunale di Latina, aveva parzialmente accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal padre in ordine alla pretesa creditoria concernente il rimborso delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia, tra le quali vi erano quelle relative all’iscrizione della minore all’istituto privato, ritenute non dovute in virtù dell’accertato preventivo opposto dissenso. Tra i quattro motivi proposti, la Corte di Cassazione ha ritenuto meritevole di accoglimento quello concernente la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 comma IV, n. 2 e 337 ter comma IV, c.c., non essendosi la sentenza impugnata conformata al principio di diritto già espresso dalla S.C., secondo cui non è configurabile a carico del coniuge collocatario un obbligo di informazione e concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo, comunque, a carico di quest’ultimo, un obbligo di rimborso. Ciò in quanto il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente con l’altro genitore e ad informarlo in ordine alle scelte inerenti le spese straordinarie, in quanto “l’art. 155, comma 3, c.c. (oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli, soltanto in relazione ‘alle decisioni di maggiore interesse’, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass. n. 15240/2018)”. Sul punto, la Corte ha, poi richiamato il principio in base al quale le spese scolastiche e mediche poste a carico di entrambi i genitori, pur non rientrando nell’ordinario, qualora siano certe e prevedibili nel loro ripetersi, consentirebbero al genitore che le ha effettuate anche di agire in via esecutiva per il rimborso delle stesse. La Corte ha, inoltre, ritenuto fondato un ulteriore motivo, concernente l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte d’Appello non ha valutato in alcun modo le ragioni del dissenso manifestato dal padre, in ordine all’iscrizione della figlia presso la scuola privata, limitandosi a verificare la sussistenza di tale dissenso, laddove, invece, avrebbe dovuto “verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 16175/2015; Cass. N. 5059/2021)”. In sostanza, la Corte ha affermato il principio che in tema di spese straordinarie, le due linee direttrici sono rappresentate dall’interesse del minore rispetto alla spesa e la compatibilità della stessa con la sua effettiva utilità e sostenibilità economica da parte dei genitori. Pertanto, nel rispetto di tali parametri, il mancato preventivo accordo, non comporta l’irripetibilità delle spese effettuate nell’interesse del minore, che siano compatibili con il tenore di vita della famiglia; né è sufficiente la manifestazione di dissenso da parte del genitore non collocatario, se non adeguatamente e specificatamente motivato. Alla luce di tale orientamento, si evince come da un lato, il genitore collocatario goda comprensibilmente di ampia autonomia nella scelta delle spese – anche ingenti – da affrontare nell’interesse del minore, al fine di evitare che vengano frapposti inutili ostacoli, essendo tali spese ripetibili anche in mancanza di preventivo accordo e di manifesto dissenso; dall’altro, viene data al genitore non collocatario la possibilità di sottoporre al giudice un’opposizione fondata su motivi concernenti la mancanza di utilità per il minore, ma, soprattutto, su motivi di natura economica, inerenti l’oggettiva insostenibilità della spesa – peraltro già effettuata – rispetto alle proprie possibilità. Le posizioni di entrambi i genitori in evidente e persistente contrasto tra loro, restano, dunque, sottoposte alla valutazione del giudice di merito, nei tempi ordinari di giustizia, con tutte le conseguenze che ne derivano proprio in termini di interesse per il minore. Dal momento che il genitore collocatario, pur non avendo un obbligo di concertazione preventiva, deve, in ogni caso, fare i conti con l’eventuale impossibilità oggettiva per l’altro di affrontare l’esborso che gli viene imposto ex post, ci si domanda se non appaia più opportuno tornare alla necessità di raggiungere un accordo preventivo rispetto alle spese straordinarie, prima ancora di effettuarle. (Fonte: DPF Ass. Italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia) 

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