ANCHE GLI INFERMIERI RISPONDONO DI OMICIDIO COLPOSO

L’infermiere che ometta di prendere in carico un paziente non monitorandone le funzioni vitali in seguito ad un intervento chirurgico risponde di omicidio colposo •
⚖️ “L’infermiere assume una posizione di garanzia nei confronti del paziente, nel senso che rientra tra le sue competenze controllare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter – in caso di dubbio -, consentire un tempestivo intervento del medico. Proprio in forza delle competenze professionali dell’infermiere, che sono dettagliatamente indicate nell’articolo 6 del DPR 14 marzo 1974 – n. 225, è evidente il compito cautelare essenziale che svolge nella salvaguardia della salute del paziente, essendo, come detto, l’infermiere onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, il tempestivo intervento del medico (FATTO: Il caso all’attenzione dei giudici di legittimità, riguardava un ricorso – rigettato – avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo pronunciata a carico di due infermieri imputati di avere cagionato, in cooperazione tra loro, la morte di un paziente, omettendo di prenderlo in carico, dopo un intervento chirurgico, ed omettendo ogni prestazione sanitaria nei confronti del predetto con specifico riferimento al monitoraggio post operatorio delle funzioni vitali, tanto che, proprio in ragione della contestata inerzia, venivano ad essere trascurati i segni di un edema polmonare acuto che poi aveva provocato la morte del paziente”. ( Corte di Cassazione Penale Sezione IV, 25.05.2022, n.21449)

♦️ RIFERIMENTO NORMATIVO
📌 DPR D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 – Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, numero 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici
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🇮🇪 Art. 6: L’infermiere generico coadiuva l’infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni: a. assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell’ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria; b. raccolta degli escreti; c. clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi; d. bagni terapeutici e medicati, frizioni; e. medicazioni semplici e bendaggi; f. pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario; g. rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro; h. somministrazione dei medicinali prescritti; i. iniezioni ipodermiche ed intramuscolari; j. sorveglianza di fleboclisi; k. respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche di emergenza. Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti: a. a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro; b. a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie.
🇮🇪 ART. 589 – CODICE PENALE (Fonte: Office Advice)
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – aggiornato alla Legge 28.03.2022, n. 25) – Omicidio colposo
(1) Chiunque cagiona per colpa (43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] (2) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (3) (4) (5).
Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (6).
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (7).
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni (582) di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici (4) .
NOTE ARTICOLO 589 C.P.:
(1) A norma dell’art. 590 sexies, comma 2, c.p., come inserito dall’art. 6, comma 1, della Legge 8 marzo 2017, n. 24, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
(2) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall’art. 1, comma 3, lett. c), della Legge 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.
(3) La parola: «cinque» è stata così sostituita dall’attuale: «sette» dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 2008, n. 125.
(4) A norma dell’art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui a questo comma.
(5) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, della Legge 21 febbraio 2006, n. 102.
(6) Questo comma è stato inserito dall’art. 12, comma 2, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3.
(7) Questo comma, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 2008, n. 125, è stato abrogato dall’art. 1, comma 3, lett. d), della Legge 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.
(Le parole: «anni dodici» sono state così sostituite dalle attuali: «anni quindici» dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 2008, n. 125.
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Redazione

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