SINDROME DA ALIENAZIONE PARENTALE: MESSA AL BANDO

Alienazione parentale o Sindrome della Madre Malevola -, situazione nella quale è in atto un processo di rifiuto psicologico da parte di un figlio di uno dei due genitori – padre – per via dell’influenza dell’altro genitore. Secondo le teorie del medico statunitense Richard Gadner, si attiverebbe sui figli minori coinvolti tanto in contesti di separazione e divorzio dei genitori, definiti conflittuali, quanto in contesti di presunta violenza intrafamigliare.⚖️ La cassazione la mette al bando e, considera fuori dallo stato di diritto,  l’esecuzione dei provvedimenti emessi nei confronti di minori che non sono stati preventivamente ascoltati. RESTITUITO IL FIGLIO AD UNA MADRE ROMANA CHE HA LOTTATO CONTRO L’IDEA DELLA BIGENITORIALITA’ A TUTTI I COSTI!  La vicenda riguarda una madre romana vittima di violenza da parte dell’ex compagno, che era  stata accusata di aver fatto insorgere nel proprio bambino la cosiddetta sindrome da alienazione parentale  e,  che nel novembre scorso con proprio decreto il tribunale per i minorenni di Roma aveva deciso l’allontanamento del figlio dodicenne e la collocazione in una casa-famiglia. La cassazione ribalta il provvedimento.  Nelle motivazioni dell’ordinanza n. 286 del 24.03.2022 la corte di cassazione – 1^sezione civile -,   in accoglimento del ricorso presentato da … omissis …, ha annullato il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore e di collocamento del bambino in casa-famiglia, ritenendo l’uso della forza in fase di esecuzione fuori dallo Stato di diritto. La Suprema Corte ha cassato la decisione del giudice di secondo grado adottata sulla base di  consulenze tecniche, tutte volte all’accertamento dell’alienazione parentale, nonostante la stessa sia notoriamente un costrutto ascientifico. Secondo la cassazione infatti, “il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre”. Il diritto alla bigenitorialità così come qualsiasi provvedimento non può rispondere a formula astratta “nell’assoluta indifferenza in ordine alle conseguenze sulla vita del minore, privato ex abrupto del riferimento alla figura materna con la quale, nel caso concreto, come emerge inequivocabilmente dagli atti, ha sempre convissuto felicemente, coltivando serenamente i propri interessi di bambino, e frequentando proficuamente la scuola”. I giudici del  merito hanno del tutto omesso di considerare quali potrebbero essere le ripercussioni sulla vita e sulla salute del minore di una brusca e definitiva sottrazione dello stesso dalla relazione familiare con la madre, con la lacerazione di ogni consuetudine di vita, ignorando che la bigenitorialità è, anzitutto, un diritto del minore, ritenendo altresì nullo il provvedimento del giudice del merito per non avere proceduto all’ascolto del minore, in violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo. In merito al mancato ascolto del minore, i giudici di legittimità hanno statuito che  “in tema di affidamento dei figli minori l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni e, tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse”. Infine sulla prospettata e ordinata esecuzione coattiva del provvedimento di  collocamento in una casa-famiglia del minore, la misura è stata considerata “non conforme ai principi dello Stato di diritto in quanto prescinde del tutto dall’età del minore, ormai dodicenne, non ascoltato, e dalle sue capacità di discernimento, e potrebbe cagionare rilevanti e imprevedibili traumi per le modalità autoritative che il minore non può non introiettare, ponendo seri problemi, non sufficientemente approfonditi, anche in ordine alla sua compatibilità con la tutela della dignità della persona, sebbene ispirata dalla finalità di cura dello stesso minore”. ⚖️ La Cassazione già in passato era intervenuta più volte sull’inapplicabilità della PAS nelle decisioni giudiziarie in materia di affido, non solo con l’ ordinanza n.13271 del 21, ma anche, ad esempio, con la sentenza n. 7041 del 2013. 📌Anche la Procura generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria del 15 marzo 2021 aveva  delineato con precisione e rigore quali gravi conseguenze possono derivare dall’applicazione della PAS: 1. Il rischio di addivenire a decisioni fondate su “pre-giudizi”, piuttosto che su giudizi poggiati su evidenze probatorie; 2. La mancata indagine delle ragioni del rifiuto del/della minore nella frequentazione dell’altro genitore; 3. La mancata considerazione delle risultanze dei procedimenti penali connessi, in violazione dell’articolo 31 della Convenzione di Istanbul, che, in quanto norma vincolante per il legislatore nazionale nonché per l’applicazione conforme che i giudici sono tenuti a darne, impone di adottare misure legislative volte a far sì che, nelle decisioni relative ai diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza e che impone di garantire che l’esercizio dei diritti di visita e di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima e dei bambini; 4. La mancata valutazione delle condizioni dei/delle minori in violazione del diritto all’ascolto del minore. SE UN BAMBINO/A ESPRIME LA VOLONTA’ DI STARE CON UN GENITORE, SI INDAGA E,  SI METTE AL CENTRO LA SUA VOLONTA. QUESTO IL SENSO DEL PROVVEDIMENTO DEI GIUDICI DELLA CASSAZIONE! (Angelo RUBERTO #presidenteretenazionaleforense)

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