✅” Ad Impossibilia Nemo Tenetur?” Nessun provvedimento disciplinare per il lavoratore che non adempie alle direttive datoriali inesigibili. Con la sentenza n. 171 del 24.11.2021, il Tribunale di Grosseto afferma che non può essere definito negligente il lavoratore che non si conformi alle direttive datoriali, qualora queste siano, per loro natura, inidonee ad essere, in tutto o in parte, eseguite. La società ricorreva giudizialmente al fine di ottenere la declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare conservativa irrogata al dipendente, reo di non aver svolto la propria prestazione lavorativa con la dovuta diligenza. Nel costituirsi in giudizio, il prestatore deduceva che la mancanza addebitatagli era causata esclusivamente dalla gravosità dell’impegno e dalla carenza di risorse umane. (Contributo di Irene Graziosi – Sentenza n. 171 del 24.11.21 del Tribunale di Grosseto)
✅ La notifica dell’ingiunzione effettuata presso la residenza anagrafica può considerarsi nulla solo nel caso in cui il destinatario dimostri il proprio trasferimento ad altro indirizzo e che il notificante ne sia a conoscenza oppure che, utilizzando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto apprendere il nuovo recapito presso il quale compiere l’incombente. Principio di diritto espresso con l’ordinanza n. 27368 del 2021 dalla Corte di Cassazione, che ha infatti chiarito – in tema di validità della notifica – quali siano i requisiti da provare, al fine di far dichiarare nulla la notifica eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici. (Cassazione Civile, 2^ Sezione, Ordinanza 08 ottobre 20121 n. 27368)
✅ In tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, va applicato il principio, di cui al combinato disposto degli articoli 2697 del codice civile e 115 comma1° del codice di procedura civile, che il debitore ha l’onere di contestare in maniera specifica la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in modo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione di parte avversa, la correttezza della propria pretesa creditizia sulla base di determinati parametri, che, vale a dire che l’importo richiesto è quello dovuto, sulla base delle convenzioni tra le parti, delle tariffe professionali applicabili o dagli usi, a norma dell’articolo 2225 del codice civile. Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione. (Corte di Cassazione 2^ Sezione Civile Ordinanza n.37788 del 1 dicembre 2021).
Art. 2697 codice Civile: Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e’ modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
Art. 115, comma 1° codice di procedura civile: Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita .
✅ La maggiorazione del compenso dell’avvocato prevista ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 da ritenersi non obbligatoria rientrando nel potere discrezionale del giudice, esige espressa motivazione, sia nel caso in cui sia riconosciuta la maggiorazione sia nel caso in cui venga negata.. (Cassazione Civile 6^ Sezione Ordinanza n. 32771 del 09 novembre 2021)
Art. 4, DM 55del 2014: Comma 2° “Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fi no a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. Comma 4° “Nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento”.