LEASING DI UNITA’ DA DIPORTO SENZA IVA di Emanuele GRECO e Lorenzo UGOLINI

Leasing di unità da diporto senza IVA anche su dichiarazione di parte. Individuati con provvedimento delle Entrate i nuovi mezzi di prova per dimostrare l’utilizzo al di fuori dell’Ue.  Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.  341339,   pubblicato ieri, sono state rinnovate le modalità e i mezzi di prova idonei a dimostrare l’effettiva funzione e l’effettivo utilizzo delle  imbarcazioni da diporto al di fuori dell’Unione europea. In aggiunta ai criteri delineati per i contratti di locazione, leasing e noleggio a “breve termine” (utilizzo e possesso non interrotto sino a 90 giorni), sono individuati  anche i criteri per le prestazioni a “lungo termine” (oltre 90 giorni). Solo con le modifiche di cui all’art. 48 comma 7 del Decreto Legge 76 del 2020 (decreto “Semplificazioni”) alla legge di bilancio 2020, infatti, anche per questa seconda categoria di prestazioni l’applicazione dell’IVA richiede la prova dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione. Si rammenta che l’art. 1 commi 725 e 726 della legge di bilancio 2020 (Legge 160 del 2019) ha stabilito che, per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione della concorrenza, ai fini IVA il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine e non, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell’Unione europea soltanto se, attraverso adeguati mezzi probatori, è dimostrato l’effettivo uso del bene in acque territoriali extra-Ue. In particolare, per i contratti conclusi a decorrere da oggi, 30 ottobre 2020, il concreto utilizzo del mezzo di trasporto al di fuori dell’Unione europea deve evincersi dal contratto stipulato, anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione stessa sotto la propria responsabilità al momento della messa a disposizione del mezzo. Per quanto riguarda la locazione a “breve termine”, l’Agenzia delle Entrate riprende il precedente provvedimento del 15 giugno 2020, distinguendo tra le imbarcazioni da diporto equipaggiate con sistemi di navigazione satellitare e quelle che ne sono prive. Salvo fenomeni di frode o abuso, la prova dell’utilizzo e della fruizione al di fuori dell’Ue dell’imbarcazione da diporto, dotata di sistemi di navigazione satellitare o di trasponder, è fornita attraverso i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione in uso, che devono essere in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate. Per le imbarcazioni prive di sistemi di navigazione satellitare, la prova è fornita, oltre all’esibizione del con- tratto, anche dalla produzione di almeno due dei seguenti mezzi di prova, quali, ad esempio, i dati del giornale di navigazione o del giornale di bordo, le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione, la documentazione comprovante l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Ue. Per quanto riguarda la prova dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione da diporto per i contratti a “lungo termine”, dai mezzi di prova deve risultare, per ciascun anno di durata del contratto, la quota di utilizzo al di fuori dall’Ue. Il provvedimento in esame stabilisce che la prova dell’utilizzo extra-Ue dell’imbarcazione da diporto è fornita attraverso l’esibizione del contratto, nonché attraverso l’esibizione dei dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale ufficiale di bordo o, in assenza di questi ultimi, di un registro vidimato, attestanti tutti gli spostamenti effettuati, le relative ore di moto, comprovate dall’apposito dispositivo conta ore, di inizio e fine di ciascun spostamento e, eventualmente, i trasferimenti effettuati per prove e/o spostamenti tecnici o attinenti a manutenzioni. Oltre a tali mezzi di prova è necessario fornire almeno uno dei seguenti elementi: i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione satellitare o di trasponder in uso ovvero, in assenza, uno degli elementi  di prova richiesti per i contratti a breve termine per le imbarcazioni prive di sistemi di navigazione satellitare. È comunque possibile avvalersi della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto, attestante la navigazione della stessa in acque extra-Ue per ogni anno di durata del contratto. In questo caso, la quota di non assoggettamento a IVA della prestazione deve intendersi provvisoriamente calcolata, così che il fornitore potrà emettere la fattura senza applicazione dell’imposta (o con applicazione solo parziale). Tuttavia, il dichiarante dovrà verificare a consuntivo quanto dichiarato anticipatamente e comunicare al proprio fornitore l’eventuale differenza rispetto alla percentuale indicata in base ai conteggi effettuati (a consuntivo). Di riflesso, il fornitore dovrà, a sua volta, essere tenuto a effettuare le necessarie variazioni in aumento o diminuzione dell’imposta (art. 26 del DPR 633/72), procedendo, se del caso, a versare la maggiore IVA dovuta e gli interessi di mora, senza alcuna debenza di sanzioni amministrative. Viene, infine, precisato che la documentazione probatoria deve essere conservata dal fornitore e dall’utilizzatore per un periodo corrispondente al termine per gli accertamenti tributari (art. 57 del DPR 633/72). (Emanuele Greco e Lorenzo Ugolini)

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