PETTORINO IN VISITA A MESSINA AL V.T.S.

COMUNICATO STAMPA: Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera  Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, si è recato nel territorio della Direzione Marittima della Sicilia Orientale, facendo visita, assieme al Direttore Marittimo, Contrammiraglio Giancarlo Russo, ad alcuni uffici del Compartimento marittimo di Messina. Nella mattinata, compatibilmente con le necessarie misure di sicurezza per l’emergenza sanitaria in corso,  l’ammiraglio Pettorino, alla presenza del Comandante della Capitaneria di porto di Messina, Capitano di Vascello Gianfranco Rebuffat, ha incontrato il personale impiegato a Forte Ogliastri presso il centro V.T.S. (Vessel Traffic Services) dello Stretto di Messina. I circa venticinque militari impegnati in tale struttura, forniscono con un turno 24 ore, attraverso un interscambio di comunicazioni via radio, un indispensabile supporto ai comandi delle navi che attraversano tale delicatissimo ed incantevole tratto di mare, contribuendo a garantire una più sicura ed efficiente condotta della navigazione, a salvaguardia della vita umana in mare e tutela dell’ambiente marino e costiero. Il Comandante Generale si è poi recato in visita presso l’Ufficio Locale Marittimo di Giardini di Naxos dove ha incontrato, oltre a tutto il personale civile e militare, il Sindaco, Signor Pancrazio Lo Turco, ricevendo una attestazione di stima e piena sinergia fra l’amministrazione civica ed il 1^ Maresciallo Arizzi, titolare dell’ufficio marittimo.

VTS (Vessel Traffic Service) – servizi di assistenza al traffico marittimo – è un servizio  avente la finalità di  incrementare la sicurezza e l’efficienza del traffico marittimo e proteggere l’ambiente da ogni forma di inquinamento.  Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera è l’Autorità competente in materia VTS.  Esplica in particolare i seguenti compiti: 1. emanare le direttive nazionali in materia di controllo e monitoraggio del traffico marittimo; 2. valutare la necessità di costituire, potenziare, accorpare, riqualificare o mantenere i VTS sul territorio dello Stato, proponendo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli atti a ciò necessari; 3. esercitare il controllo sui centri di formazione VTS, dove viene qualificato il personale VTS e VTMIS del Corpo. L’Autorità VTS è L’Autorità locale a cui è demandata la responsabilità della gestione, della conduzione e del coordinamento del Centro VTS, nonché l’interazione con le navi partecipanti e della sicura ed efficiente erogazione dei servizi nell’area VTS. L’area VTS è un’area delimitata e formalmente dichiarata in cui opera il VTS. Essa può essere suddivisa in sotto-aree o settori. Il Centro VTS è la sede da cui viene svolto il servizio. Ogni sotto-area/settore VTS può avere un proprio sotto-centro. I VTS possono essere di due tipologie: a) VTS portuale: quando i servizi erogati si rivolgono; al traffico in ingresso/uscita da un porto od un sistema portuale di sorgitori; VTS costiero quando i servizi sono diretti principalmente a favore del traffico marittimo (partecipante) in transito in una determinata area marittima. Un VTS può anche consistere in una combinazione di entrambe le tipologie, con un’articolazione ed un livello di servizi erogati adeguato alla tipologia di traffico presente nell’area VTS. I Centri VTS sono organizzati ed equipaggiati in modo da poter fornire, in ogni caso:  servizio informazioni (INS) che è il servizio base di ogni Centro VTS, formalmente dichiarato ed erogato nell’ambito della propria area di giurisdizione.Il servizio informazioni viene fornito ordinariamente via radio, attraverso i canali VHF riservati al Centro VTS, trasmettendo informazioni a intervalli regolari o quando  ritenuto  necessario o  su  richiesta  di  una  nave.  Il  servizio contiene  informazioni  inerenti  la  posizione,  identità  e  le  intenzioni  del  traffico,  condizioni meteo o condizioni di navigabilità, i pericoli e tutti gli altri fattori che possono influenzare il transito della nave. In aggiunta, e solo se espressamente previsti nel regolamento e nel manuale utente, uno o entrambi i seguenti servizi:
  • servizio di assistenza alla navigazione (NAS) che è un servizio per assistere il processo decisionale di bordo e per monitorare gli effetti, soprattutto in situazioni di difficoltà inerenti la navigazione o in  condizioni  meteorologiche  avverse  o  in  caso  di  difetti  o  carenze.  Questo  servizio  è normalmente  fornito  sia  su  richiesta  di  una  nave  o  ogni  qualvolta  ritenuto  necessario  dal VTS.  Avvalendosi  del  NAS  il  comandante  riceve  dei  suggerimenti  sulla  navigazione che tuttavia non lo esonerano da ogni sua responsabilità relativamente alla sicurezza della nave o per evitare collisioni. Tale servizio può essere fornito solo se l’identità dell’unità navale è certa e le comunicazioni con essa possono essere mantenute durante l’intera operazione di assistenza
  • servizio di organizzazione del traffico (TOS) che riguarda la gestione operativa del traffico e della pianificazione preventiva dei movimenti delle navi per evitare la congestione e il verificarsi di situazioni di pericolo, ed è particolarmente rilevante in momenti di alta densità di traffico o quando il transito di trasporti speciali può avere effetti sul flusso del traffico. Il servizio di organizzazione del traffico può essere erogato all’interno dell’area VTS e/o solo in determinate zone di questa. Ogni singola autorità VTS è istituita con apposito Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, in cui sono individuate: a) l’area di competenza; b) il regime di partecipazione; c) eventuali ulteriori prescrizioni operative. (Fonte www.guardiacostiera.gov.it) 
/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG fondatto e curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”. Il fondatore del sito, al momento non ha intenzione di registrare questa testata giornalistica online poiché tale registrazione è necessaria solo per coloro che intendono ottenere contributi statali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati