Il Collegio di appello, richiamando i principi espressi da precedenti pronunce, ha accolto, in via preliminare di merito, il ricorso di gravame presentato dal contribuente.
Sul punto, i giudici di secondo grado hanno argomentato la propria decisione partendo dalla disamina del richiamato art. 42, comma 1, il quale “stabilisce che gli accertamenti debbono essere portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, pena la nullità del provvedimento amministrativo in parola.
Ebbene, l’avviso di accertamento impugnato riportava – nella parte relativa alla sottoscrizione dell’atto – la dicitura “il Direttore Provinciale firmato digitalmente”; dunque, il Collegio, condividendo la linea difensiva adottata dal contribuente, ha rilevato l’assenza della sottoscrizione del Direttore Provinciale prevista dall’art. 42, comma 1.
In particolare, il Fisco, avendo scelto di notificare l’avviso di accertamento con la modalità cartacea, avrebbe dovuto consegnare una copia con sottoscrizione autografa del funzionario responsabile, ossia il Capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Pertanto ha errato nell’aver inserito il classico riferimento alla sottoscrizione digitale, del tutto inidonea e priva di effetti negli accertamenti notificati secondo la modalità “tradizionale” cartacea.
“La conseguenza”, conclude la C.T.R. della Liguria, “è quella prevista dal terzo comma dell’art. 42 D.P.R. 600 del 1973, vale a dire la nullità dell’atto”, pertanto è da “ritenere giuridicamente inesistente l’avviso di accertamento notificato in via ordinaria sprovvisto della firma autografa del Dirigente autorizzato e recante la dicitura ‘firmato digitalmente’”.
Pertanto è sempre necessario analizzare le cartelle notificate per capire se effettivamente le somme richieste siano dovute.