AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE DI UNA COPPIA DI FATTO: n relazione all’affidamento e al mantenimento dei figli nati da genitori non sposati, essi sono pienamente tutelati indipendentemente da qualsiasi vincolo matrimoniale o dichiarazione di convivenza dei genitori e sono pienamente equiparati ai figli nati da genitori coniugati, con conseguente riconoscimento degli stessi diritti. Ne deriva che i genitori non sposati, che vogliano formalizzare l’accordo sull’affidamento dei figli dopo la cessazione della convivenza, possono presentare un apposito ricorso al Tribunale. Competente è il Tribunale ordinario del luogo dove risiedono i figli. Anche in caso di figli nati fuori dal matrimonio, valendo gli stessi diritti dei figli di coppie sposate, la scelta, salvo casi eccezionali deve essere quella dell’affidamento condiviso. Il giudice non si dovrà pronunciare esclusivamente sull’affidamento e sul diritto di visita ma anche sul mantenimento dei figli, sulle spese e sull’assegnazione della casa familiare. I genitori hanno l’obbligo di istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, oltre che l’obbligo di mantenimento sino a quando non saranno economicamente autosufficienti. L’obbligo non cessa per il raggiungimento della maggiore età. L’esercizio della responsabilità genitoriale può e deve essere garantito attraverso la previsione di tempi equi da trascorrere insieme ai figli dopo la fine della convivenza, nell’esclusivo interesse della prole alla bigenitorialità. Il ricorso per l’affidamento dei figli è facoltativo, essendo a volte è sufficiente l’accordo privato tra i genitori. In mancanza di accordo tra i genitori, al fine della tutela dei figli, il ricorso al giudice diventa obbligatorio.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO: L’assegno di mantenimento è un importo mensile che uno dei due genitori versa al genitore affidatario o collocatario per provvedere alle esigenze di vita del figlio. Nell’assegno mensile vi rientrano tutte le spese ordinarie, cioè spese per vitto e alloggio, vestiario, cancelleria scolastica, insomma tutte quelle spese di carattere quotidiano. Non vi rientrano, invece, le spese di carattere straordinario, ad esempio spese per visite mediche specialistiche, gite scolastiche, attività sportive non agonistiche e tutte le altre spese eventuali che si rendano necessarie per la crescita del figlio. Le spese straordinarie vanno suddivise al 50% tra i genitori e vanno prese di comune accordo.
CALCOLO ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI: L’assegno di mantenimento si calcola tenendo conto di diversi fattori. Prima fra tutti, le esigenze ed i bisogni dei figli: età, scuola, frequentazione di corsi pomeridiani extrascolastici. In secondo luogo, si tiene conto dei redditi di entrambi i genitori: il contributo al mantenimento di ciascuno è calcolato in maniera proporzionale al reddito netto mensile. In quest’ottica il genitore che ha un reddito più alto contribuirà in misura maggiore rispetto all’altro. Per contro, si terrà conto anche delle spese personali che ciascun genitore affronta ogni mese, es. spese di affitto.
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE: Normalmente la casa familiare viene assegnata al genitore collocatario dei figli indipendentemente dalla proprietà della stessa.