Il raggruppamento delle auto sui piazzali d’imbarco nei porti Italiani, non compete al personale di bordo e/o al comandante della nave, ma bensì a persone dedicate, le quali fanno capo a delle maestranze terrestre. Lo smistamento delle auto in banchina con trasporto di P.M.R., (Persona a mobilità Ridotta) deve avvenire nel rispetto del decreto legislativo n. 52 del 2005, sotto il controllo dell’Autorità Marittima. L’art. 65 del codice della navigazione, recita: “Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci, l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali”. Le P.M.R. che viaggiano con auto a seguito, all’imbarco hanno il diritto di precedenza e per riconoscerli, sul titolo di viaggio e sul parabrezza dell’auto deve essere apposta la scritta P.M.R.. Inoltre, le auto in questione devono essere parcheggiate nel piazzale in una zona a loro dedicata. Anche a bordo della nave, nella zona garage, le auto con a bordo le P.M.R., devono essere parcheggiate in una zona a loro dedicata, in vicinanza degli ascensori. Infatti, essendo il locale garage un locale dove si accede con mezzi protettivi individuali ( decreto legislativo n. 271 del 99 ), la P.M.R., non può attraversare il locale garage con la sedia a rotella , esso deve raggiungere con la propria auto la zona a lui dedicata in prossimità degli ascensori dedicati all’imbarco delle P.M.R. muniti di tutte le attrezzature, così come previsto dal decreto legislativo n. 52/2005; La caricazione degli automezzi a bordo deve essere eseguita nel rispetto dei contenuti di cui all’articolo 36 della Circolare Ministeriale del 21 agosto 1967 – Titolo “Polizia della Navigazione” – Serie III° n.2. e della Circolare Titolo:Sicurezza della Navigazione Serie generale n.98 del 2013 lettera h ed altro -Decreto legislativo 27 luglio 1999, n.272 Art. 34 lettera b); la priorità all’imbarco degli automezzi e auto raccolti sul piazzale antistante la nave, è regolamentata dal personale disposto in banchina dalla Società Armatrice, così come previsto dalle leggi in materia e dalle Ordinanze vigenti, emesse dalle locali Autorità Marittime; infatti, nessun appunto può essere mosso nei confronti dei comandanti delle navi e dei suoi collaboratori, se tutto ciò non avviene. – Va altresì precisato, che i passaggi di disimpegno ubicati sui lati del garage, devono avere uno spazio idoneo (così come previsto dall’articolo 36 della Circolare Ministeriale sopra richiamata ) e servono al personale di bordo per poter raggiungere i mezzi mobili antincendio; il garage è un locale di categoria speciale, esso può essere attraversato solo dal personale di bordo con mezzi protettivi individuali, così come previsto dai decreti legislativi nn. 271 e 272 del 1999 e quindi non può essere attraversato a piedi o su sedia a rotella da passeggeri anche all’atto dello sbarco; quindi per qualsiasi problematica appare “inspiegabile” il coinvolgimento del comandante e del personale di bordo per mancanze commesse dal personale che opera in banchina. Detto personale è dedicato a tale servizio e si badi bene, non è gestito dal comandante della nave. E’ evidente che, in ossequio ai contenuti del decreto legislativo n. 52 del 2005, le responsabilità per gli eventuali disagi sofferti al di fuori della nave prima dell’ imbarco dai P.M.R., devono essere ricercati e ascritti ad altri e non al comandante e/o al personale della nave; il compito del personale di bordo e, nello specifico dell’ufficiale addetto alla caricazione è quello di effettuare lo stivaggio degli automezzi inviati a bordo, nel rispetto delle leggi vigenti.
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