DISCONOSCIMENTO TESTAMENTO OLOGRAFO: PETIZIONE Avv. CELONI

PETIZIONE: Modalità di disconoscimento del testamento olografo.
Al Presidente del Senato della Repubblica Italiana,
il sottoscritto, Guido Celoni, nato il 27 maggio 1967 ad Acqui Terme, avvocato, ai sensi dell’art. 50 Cost. e dell’art. 140 Regolamento Senato,  chiede la modifica dell’art. 214 cod. proc. civ. al fine di contrastare la diffusione di testamenti falsi. Gli eredi, anche legittimari o legittimi, ai quali sia opposto un testamento manoscritto che essi sospettano essere falso, hanno l’onere di dare prova negativa dell’autenticità di esso, secondo quanto richiesto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. (Cassazione a Sez. U, Sentenza n. 12307 del 15.06.2015). Tale soluzione, pur ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale tra la scelta del mezzo della querela di falso e quello del disconoscimento, è stata valutata insoddisfacente dalla stessa Corte di cassazione che l’ha adottata. Infatti, essa pone a carico degli eredi legittimari o legittimi un onere probatorio di difficile soddisfacimento e, quindi, di fatto rende semplice ai falsari di approfittarsi di tale lacuna per sottrarre beni agli eredi; tanto più difficile è la prova di falsità di un testamento, se si considera, da un lato, che oggi mancano le scritture di comparazione per la perizia grafologica sul testamento, in quanto scriviamo soprattutto con mezzi digitali, e, dall’altro lato, che la perizia grafologica non è di per sé sufficiente a far emergere una risposta certa sull’autenticità del testamento a causa della caratteristica irripetibilità della grafia umana, specialmente se l’indagine deve essere rivolta ad uno scritto di persona non più vivente e, quindi, non più in grado di rilasciare saggi grafici autentici. Per un maggiore approfondimento del tema, mi permetto di rimandare alla mia monografia: Celoni G., Disconoscimento del testamento olografo, pp. 151, Torino 2016. Nella tradizione codicistica è sempre stata data agli eredi e agli aventi causa la facoltà di limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione della scrittura privata attribuita al de cuius. Infatti, l’art. 1321 del Codice civile del 1865, sul modello dei codici preunitari, prevedeva che: Quegli contro cui si produce un atto privato, è tenuto a riconoscere o negare formalmente il proprio carattere o la propria sottoscrizione. / I suoi eredi od aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non riconoscere il carattere o la sottoscrizione del loro autore. Il giusto contemperamento delle opposte esigenze di dare efficacia ai testamenti olografi e di evitare che degli estranei si impadroniscano illecitamente di beni dei familiari del de cuius, può essere raggiunto modificando l’art. 214 cod. proc. civ. nel senso di differenziare la prova della falsità a seconda che i beneficiari del testamento siano familiari o estranei del de cuius. Chiedo, pertanto, di modificare l’art. 214 cod. proc. civ. aggiungendo il comma sotto indicato in neretto.
Art. 214 codice di procedura civile
(Disconoscimento della scrittura privata)
Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore. Gli eredi legittimari o legittimi possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del de cuius nei testamenti olografi che abbiano come beneficiari anche persone prive di tale loro qualità di eredi legittimi o legittimari. In ogni altro caso il testamento olografo può essere contestato solo presentando querela di falso.

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