L’art. 103 del decreto legge cd. Rilancio “Emersione di rapporti di lavoro”, introduce la possibilità di regolarizzare, mediante deposito di apposita istanza, il rapporto contrattuale con il lavoratore al fine di produrre i medesimi effetti di un contratto di lavoro subordinato con cittadini presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Nella gazzetta ufficiale del 29 Maggio 2020 è stato pubblicato il decreto interministeriale – MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 27 maggio 2020, Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro – previsto dal decreto legge cd.”Rilancio”relativamente alle procedure di emersione del lavoro irregolare nei settori di cui al comma 3 dell’art. 103 dell’indicato decreto legge . Le istanze ai sensi dell’art. 103 comma 1 decreto legge 34 del 2020 riferite ai cittadini stranieri non comunitari saranno presentate dal datore di lavoro in possesso dei requisiti reddituali di cui all’art. 9 del DM del 27 maggio 2020 con procedura telematica dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020 sull’applicativo disponibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/. Le domande di emersione afferenti invece i cittadini italiani e quelli comunitari saranno presentate dai datori di lavoro in possesso dei requisiti reddituali di cui all’art. 9 del DM 27 maggio 2020 tramite procedura sul sito INPS. Le domande di concessione del permesso di soggiorno temporaneo presentate ai sensi dell’art. 103 comma 2 decreto legge 34 del 2020, andranno invece presentate tramite gli Uffici-Sportello che rilasceranno una attestazione di inoltro della domanda contenente i codici per l’accesso alla procedura e la verifica della comunicazione dell’eventuale appuntamento con il richiedente. Le spese delle procedure – contribuzione forfetaria – restano invariati rispetto a quando previsto dal decreto legge 34 del 2020 art. 103, (Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l’articolo 39,commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell’interessato e’ determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro) ad essi dovendosi aggiungere sia il pagamento di una marca da bollo di € 16,00 , sia, nel caso delle domande di regolarizzazione presentate dai datori di lavoro, l’ulteriore pagamento di una somma a titolo di retribuzione , contribuzione e fiscalità, da determinarsi con separato decreto dei ministeri competenti, rispetto alla quale è richiesto l’onere dell’accollo preventivo, dell’onere stesso , in capo al datore/richiedente nel momento della presentazione dell’istanza di emersione.
COMMA 2° DEL DECRETO RILANCIO 2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o Convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalita’ di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dallamedesima data, e devono aver svolto attivita’ di lavoro, nei settori di cui al comma 3, Antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalita’ di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione Retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa in conformita’ alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
COMMA 3° DEL DECRETO RILANCIO 3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attivita’: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita’ connesse; b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche’ non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
ART. 9 del DM 27 MAGGIO 2020: Requisiti reddituali del datore di lavoro.
- L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui, salvo quanto previsto al comma 2.
- Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilitò che ne limitino l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
- Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità). Tale reddito deve comunque essere certificato. 4. In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello unico dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell’art. 30 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell’art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui. Per l’imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori. 5. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.