MANCATO RISPETTO DEGLI ORARI UFFICIALI DI LINEA DI PARTENZA ED ARRIVO NAVI RO-RO PASSEGGERI di Cesare FERRANDINO

ORARI DI ARRIVO E DI PARTENZA DELLE NAVI PASSEGGERI RO-RO: I diritti dei passeggeri, sono tutelati dalla normativa comunitaria, ed in particolare dal Regolamento (UE) n° 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, entrato in vigore a far data dal 18 dicembre 2012. L’art. 16 del Reg. n°1177/2010 dispone che l’operatore del terminale della Compagnia di trasporto marittimo debba informare i passeggeri delle cause del ritardo, dell’orario effettivo della partenza e del presumibile arrivo a destinazione, non oltre 30 (trenta) minuti dopo l’orario di partenza previsto.  Il successivo art. 17 prescrive che il vettore marittimo, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza superiore a 90 (novanta) minuti rispetto all’orario originario, debba offrire gratuitamente ai passeggeri spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, purché gli stessi siano disponibili. Capita che alcune Società di navigazioni anticipano o  posticipano gli orari di partenza delle navi traghetto rispetto agli orari ufficiali di linea, ma detti comportamenti possono essere forieri di problemi vari. L’articolo 408 del codice della navigazione si occupa della materia, recitando: (Responsabilità del vettore per in esecuzione del trasporto  per ritardo o anticipo partenza) – “il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o anticipo partenza o  da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile”. Molto spesso capita che i comandanti di alcune Società vengono sollecitati da parte dell’armatore o da un loro preposto, ad anticipare o posticipare la partenza della nave rispetto l’orario ufficiale di linea ed inoltre, l’Autorità preposta ai controlli non ha mai chiesto ai Comandanti delle navi un estratto giornale nautico libro secondo, per conoscere la motivazione della decisione dell’anticipo o ritardata  partenza. L’anticipo della  partenza o il ritardo della partenza della nave  non imputabile a volontà del  Comandante, ma bensì all’ armatore o al suo preposto  può costituire  motivo di  richieste di risarcimento  danni. Infatti  il vettore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e/o in ritardo/anticipo  nel trasportare la persona e/o le cose “automezzi” da un posto all’altro, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento anticipo o il ritardo non è dovuto a causa a lui non imputabile. Infatti la semplice trasgressione agli orari di partenza o di arrivo può giustificare una richiesta economica nei confronti del vettore inadempiente. Inoltre, l’art. 19 Reg. n°1177/2010, prevede che, fermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale parametrata sull’entità del disservizio e sul prezzo d’acquisto del biglietto. In particolare, l’indennizzo è pari al 25 % del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno: a) un’ora in un servizio regolare fino a quattro ore; b) due ore in un servizio regolare di più di quattro ore ma non superiore a otto ore; c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; oppure d) sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore. Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione economica è pari al 50 % del prezzo del biglietto. Il successivo art. 21 lascia impregiudicato il diritto dei passeggeri di ottenere dai tribunali nazionali eventuali risarcimenti supplementari connessi alla cancellazione o al ritardo nell’esecuzione del trasporto marittimo. Ciò significa che, con riferimento al classico caso del trasporto navale che si collochi all’interno di un pacchetto turistico, è fatto salvo il diritto del viaggiatore di chiedere il c.d. risarcimento del danno da vacanza rovinata.

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Redazione

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