GIURISPRUDENZA IN PILLOLE di Stella MANTOVANI

1. SEPARAZIONE, ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE: Le pertinenze seguono sempre la res principale? Sembra proprio di sì, a meno che, chi ne contesti la sussistenza, non riesca a dimostrare e a fornire prova dell’ esclusione del vincolo pertinenziale o, quantomeno, di una concreta e differente destinazione dei beni accessori. Sul punto si è infatti espressa la Cassazione civile, sez. I con l’ordinanza del 14.01.2020 n. 510, la quale ha stabilito, nell’ambito dell’assegnazione, a uno degli ex coniugi, dell’immobile già destinato a casa coniugale, una volta ritenuta accertata la natura pertinenziale di ulteriori beni, che fosse onere di chi contesta tale natura dimostrare la cessazione del vincolo pertinenziale onde evitare l’operare dell’automatismo previsto dal comma I dell’art. 818 c.c., secondo cui la pertinenza resta soggetta agli effetti degli atti e dei rapporti giuridici che riguardano la cosa principale;

2.ABBANDONO CASA CONIUGALE: La moglie abbandona improvvisamente la casa familiare? Le va addebitata la separazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza dello scorso 13.01.2020 n. 509, confermando l’addebito della separazione alla moglie allontanatasi in modo unilaterale e non temporaneo dalla casa familiare. a stessa infatti non era riuscita a dimostrare in corso di causa che il ridetto allontanamento fosse stato causato dai comportamenti del marito;

3. QUANDO LA CASA CONIUGALE È DI PROPRIETÀ DEI NONNI. Cosa accade quando la casa coniugale non è di proprietà dei coniugi, ma è stata ceduta loro in uso dai nonni (dunque dai genitori di uno dei coniugi) perché ne disponessero e la utilizzassero per le esigenze della nuova famiglia e perché ivi crescessero i tanto attesi nipotini? Un rischio cui vanno incontro numerosi suoceri che non sempre sono previdenti e, anzi, quando l’unione tra il figlio e la moglie è tutta “rose e fiori”, non sono soliti premunirsi. La Cassazione ha da tempo confermato il suo consolidato principio. Quella casa rimane ai nipoti perché è stata messa a suo tempo a disposizione proprio affinché in quell’ immobile si potesse svolgere la vita familiare, loro e dei genitori, e potrà esserne chiesta la restituzione solo quando ne cesserà la naturale funzione: ovvero in casi di separazione al raggiungimento della indipendenza economica dei figli. La restituzione e’ ammessa prima del verificarsi di tale condizione esclusivamente se è indispensabile per i proprietari, ovvero in buona sostanza se vi debbano abitare perché non possiedono altri immobili. La separazione dunque, immobilizza i beni;

4. ATTO DI ASSENSO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO: Se si è genitore di figli minori per richiedere il proprio passaporto è necessario l’assenso dell’altro genitore. Non importa se coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali. Il motivo sta nella tutela del minore. In caso di decesso di uno dei genitori occorre presentare una copia del certificato di morte. Se il passaporto richiesto è in favore di un figlio minore, i genitori del minore devono ambedue firmare l’atto di assenso con le stesse modalità sopra descritte. Nel nostro ordinamento pertanto, se si è genitori di figli minori, al fine di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto è necessario l’assenso dell’altro genitore poichè, in difetto, sarà necessario rivolgersi al giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione sostituiva del mancato assenso dell’altro genitore. Il passaporto di uno dei genitori inoltre può essere revocato su richiesta dell’altro genitore quando il titolare non è in grado di provare il suo adempimento degli obblighi di mantenimento che riguardino i figli minori. (di Stella MANTOVANI, [email protected])

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