TRIBUNALE CALTANISSETTA – MINORI E WHATSAPP

Il tribunale per i minorenni di Caltanissetta si è occupato di un caso di un minore, che a mezzo della Chat WhatsApp, minacciava una ragazzina sua coetanea con messaggi continui tanto da generarle uno stato di ansia e di preoccupazione e indurla di conseguenza a modificare le sue abitudini di vita. SECONDO I GIUDICI:  l’uso di internet e degli strumenti di comunicazione è sempre più diffuso tra gli adolescenti, ma allo stesso tempo noti sono anche i pericoli cui sono esposti i minori a causa di un uso non corretto degli stessi. Secondo i giudici,   se è vero da un lato che il minore attraverso l’uso dei social esercita il proprio diritto all’informazione e alla comunicazione, tutelato dall’art. 11 della carta dei diritti fondamentali dell’UE che sancisce il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, è anche vero che tale diritto va contemperato con la tutela della dignità del minore di età.  Osservano i giudici, che anche la Cassazione, 3^ sezione civile, con la sentenza n.  19069 del 2006, (omissis “non vi è dubbio che il diritto alla riservatezza del minore debba essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla privacy) considerato assolutamente preminente…omissis)”,  ha statuito  la necessità di tutela del minore nel cyberspazio, facendo riferimento all’art. 16 convenzione New York sui diritti del fanciullo, (New York 20 novembre 1989) che sancisce il diritto del minore a non subire interferenze arbitrarie o illegali nella propria vita privata, corrispondenza o domicilio, e altresì a non subire lesioni alla sua reputazione e al suo onore. DOVERE DI VIGILANZA DEI GENITORI: Riguardo la responsabilità genitoriale, visti i pericoli connessi all’utilizzo della rete telematica, i genitori sono tenuti ad educare i minori al corretto utilizzo di tali mezzi di comunicazione mediante una limitazione sia quantitativa che qualitativa all’accesso e condivisione di contenuti. Pertanto, l’anomalo utilizzo degli strumenti telematici potrebbe essere sintomatico di una scarsa vigilanza ed educazione da parte dei genitori, i quali, sono tenuti a garantire un’educazione consona alle proprie condizioni socio-economiche e, ad adempiere un’attività di verifica e controllo sul sano sviluppo psicofisico del minore. Alla luce di tali osservazioni il Tribunale conclude stabilendo che nel caso di specie l’anomala condotta attuata dal minore, avuto riguardo anche alla pericolosità del mezzo utilizzato per perpetrarla, hanno reso necessaria un’attività di monitoraggio e supporto del giovane e della madre al fine di verificare le effettive capacità educative e di vigilanza da parte della stessa.
ARTICOLO 11: “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati”.
ARTICOLO 16 CONVENZIONE DI NEW YORK:
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
CONVENZIONE DI STRASBURGO (Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) Firmata a Roma il 4 novembre 1950
Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998.
Articolo 10 – Libertà di espressione.
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l’integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

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