REATO MILITARE E GIURISDIZIONE MILITARE

L’ordinamento penale militare trova le sue fonti nella Costituzione a cui si aggiungono il codice penale comune e quello militare, che a sua volta è diviso in codice penale militare di pace e codice penale militare di guerra. Articolo 103 comma 3 della Costituzione stabilisce che: “I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. La legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorché, posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullità dell’arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi”.  La distinzione tra “reato militare” e “reato comune”, espressamente codificata nel nostro ordinamento è fondamentale ed imprescindibile per poter stabilire la sede giurisdizionale, cioè, il Tribunale, la Magistratura competente a giudicare quel fatto illecito sul piano penale. Nel Codice penale militare di pace viene fornita una definizione formale e restrittiva del “reato militare”. Infatti l’art. 37 c.p.m.p. recita che «è reato militare qualunque violazione della legge penale militare» a cui è collegata l’irrogazione di una «sanzione penale militare»: ergastolo, reclusione comune e reclusione militare.  La magistratura militare, in tempo di pace, ha giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate. Il plesso giudiziario militare è organizzato in primo grado come Tribunale militare ed in secondo grado come Corte militare di Appello, nei confronti delle decisione della quale è ammesso il ricorso per Cassazione per gli stessi motivi previsti dal c.p.p.: su di essi la Suprema Corte decide in composizione ordinaria. Sia i Tribunali militari che le Corti militari di Appello sono composti da due magistrati militari ed un ufficiale estratto a sorte dello stesso corpo cui appartiene l’imputato. Presso gli uffici giudiziari militari sono costituiti gli uffici del Pubblico ministero militare. L’indipendenza della magistratura militare è garantita dal Consiglio della magistratura militare. Il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza, in conformità all’art. 103, comma 3, cost., con la conseguenza che, in caso di connessione di reati, la “potestas iudicandi” spetta al giudice ordinario  anche per il reato militare solo se il reato comune sia da considerarsi più grave secondo i criteri di cui all’art. 16, comma 3, c.p.p. relativamente al primo la contestazione aveva ad oggetto anche l’aggravante dell’essere il militare rivestito di un comando previsto dall’art. 47 n. 2 c.p.m.p.). La cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 23 giugno 2016 (dep. 14 aprile 2017), n. 18621, ha statuito che “allorché per il medesimo fatto, nel quale siano ravvisabili diverse violazioni della legge penale, vengano avviati distinti procedimenti dinanzi al giudice ordinario e a quello militare, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando le imputazioni contestate nel relativo procedimento risultino più gravi secondo il criterio stabilito dall’art. 16, comma 3, c.p.p., a nulla rilevando che nel procedimento militare si potessero contestare reati di maggiore gravità, qualora la contestazione in concreto non abbia avuto luogo per tempo”.

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REDAZIONE

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