AVVOCATO: INTERMEDIARIO EX ART. 1 COMMA 1 LEGGE N. 12 del 1979

Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Chiarimenti.

Gli Avvocati, che intendono operare come intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979 e che non sono ancora stati censiti a tale scopo, devono inoltrare la richiesta, come precisato nel messaggio n. 2819/2019, a mezzo PEC con oggetto “Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale – Avvocato”, all’indirizzo [email protected] ed allegando i seguenti documenti: – Comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro (Nota INL 15 febbraio 2018 n. 32); “Si precisa che la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), effettuata secondo le modalità di cui alla nota INL n. 32/2018, deve essere precedente alla richiesta inoltrata all’INPS, in quanto l’assolvimento è condizione necessaria per il rilascio all’avvocato istante dell’autorizzazione ad operare in qualità di intermediario”. – richiesta all’INPS tramite PEC, con oggetto “Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale Avvocato”, all’indirizzo [email protected] , allegando: copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ordine professionale; copia del modulo “SC64” compilato in ogni sua parte (Richiesta assegnazione “PIN” intermediario abilitato), scaricabile dal sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi”  “Tutti i moduli”; copia del documento di identità riportato sul modulo “SC64”; – richiesta rilascio del PIN con l’estensione per operare per i servizi aziendali. presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’INPS, esibendo il citato modulo “SC64”.Adempimenti per operare in qualità di avvocato: – Richiesta di autorizzazione, utilizzando il modulo “RichiestaPINIndividuale.pdf” (Circ. INPS 28 ottobre 2013 n. 151) corredata di copia del documento di riconoscimento e del certificato di iscrizione all’Ordine. Qualora, invece, il professionista voglia operare non in qualità di intermediario ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 12/1979, ma in qualità di avvocato, ad esempio per gli adempimenti relativi alla presentazione delle istanze per l’accesso alle prestazioni del Fondo di Garanzia o per la presentazione di ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell’Istituto, per la richiesta di autorizzazione si dovrà fare riferimento alle istruzioni impartite con la circolare n. 151 del 28/10/2013. (Mess. INPS 28 novembre 2019 n. 4440).  

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Redazione

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