ACCERTAMENTO TASSO ALCOLEMICO: RIFIUTO DEL TEST

La  Corte di Cassazione Sezione IV Penale del 18.09.2019 n. 38581 – Ud. 02.07.2019 – ha statuito che :” Non esiste nel nostro ordinamento giuridico una norma che prevede il diritto di rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge per accertare il tasso alcolemico o la presenza di tracce di pregressa assunzione di sostanze stupefacenti. Gli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada sanzionano penalmente la condotta di chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge al precipuo fine di appurare il tasso alcolemico o l’eventuale presenza di tracce della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, al di fuori di qualunque finalità diagnostico-terapeutica e proprio nell’ottica, della verifica della sussistenza o meno dei reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica. Da ciò si evince che non sussiste alcun diritto di rifiutare di sottoporsi a tali accertamenti, integrando anzi la relativa condotta estremi di reato.

SENTENZA (COPIA NON UFFICIALE)
IV Sezione Penale Sentenza  n. 38581 Anno 2019
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE
Data Udienza: 02.07.2019 – Ricorso avverso sentenza della Corte d’Appello di Messina del 08.10.2018 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO : 1. Abbas Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine ai reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l’accertamento ematico è stato richiesto dalla polizia giudiziaria allo specifico fine di accertare il tasso alcolemico o la presenza di tracce di assunzione di sostanze  stupefacenti e dunque la sussistenza di estremi di reato a carico dell’Abbas, con esclusione di ogni finalità  diagnostico-terapeutica. Il rifiuto, da parte dell’imputato, al predetto accertamento, di natura invasiva e incidente sulla libertà personale, non può pertanto essere considerato penalmente rilevante, costituendo anzi l’esercizio di un diritto. 3. La doglianza è manifestamente infondata. Gli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada sanzionano penalmente la condotta di chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge al precipuo fine di appurare il tasso alcolemico o l’eventuale presenza di tracce della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, al di fuori di qualunque finalità diagnostico-terapeutica e proprio nell’ottica, della verifica della sussistenza o meno dei reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica. Da ciò si evince che non sussiste alcun diritto di rifiutare di sottoporsi a tali accertamenti, integrando anzi la relativa condotta estremi di reato. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 2-7-2019 .

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