DECRETO SICUREZZA BIS E NORMATIVA INTERNAZIONALE. QUID IURIS?

La vicenda della Nave Sea Watch3 – con a bordo 42 migranti – che non ha rispettato l’alt della Guardia di Finanza,  dirigendosi col suo carico di vite umane, verso le coste di Lampedusa, ha sollevato le problematiche che potrebbero esserci sulla compatibilità del decreto sicurezza bis con la normativa internazionale vigente in materia. L’art. 1 del decreto sicurezza bis, attribuisce al Ministro dell’Interno,  di  concerto con i  Ministri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti e, con  l’obbligo di informare il Presidente del Consiglio dei ministri, la facoltà – da esercitare nel rispetto degli obblighi internazionali assunti dall’Italia – di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica oppure quando si verifichino le condizioni previste dall’articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione di Montego Bay (cosiddetta Convenzione UNCLOS) del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare, cioè quando il passaggio di una nave straniera sia pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza del nostro Paese in dipendenza della violazione di leggi o regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione. Se il comandante della nave viola la normativa internazionale o le limitazioni o i divieti posti ai sensi dell’articolo 1, lo stesso comandante, l’armatore e il proprietario, salve le sanzioni penali per il caso che il fatto costituisca reato, sono sanzionati amministrativamente dal Prefetto competente per territorio (Multa da 10.000 a 50.000 euro) e, in caso di reiterazione della violazione compiuta usando la stessa nave, sequestro  e confisca del nave stessa (articolo 2). Tuttavia, il  decreto sicurezza bis, pone non pochi problemi, rispetto alla sua compatibilità con l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra – Convenzione sullo statuto dei rifugiati – per il quale “Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”; con l’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea (CDFUE), in Italia anche nota come Carta di Nizza -,  che pone tra l’altro il divieto di allontanare, espellere o estradare individui verso Stati in cui esiste un rischio serio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti; l’articolo 98 della Convenzione di Montego Bay – Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, o UNCLOS acronimo del nome in inglese United Nations Convention on the Law of the Sea – che impone agli Stati di predisporre un servizio adeguato di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e di esigere dai comandanti della navi che battono la loro bandiera di prestare soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizione di pericolo e, da ultimo con la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimi adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 (cosiddetta Convenzione SAR) che prevede la ripartizione delle zone SAR (search and rescue) tra gli Stati interessati e il loro obbligo di intervenire ove abbiano notizia della presenza nella zona marittima di loro competenza di esseri umani in pericolo di vita, di recuperarli e di fornire loro un luogo sicuro di sbarco (place of safety).Il passaggio  Sea Watch3 è pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza del nostro Paese? Intanto la Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha deciso di non applicare le “misure provvisorie” richieste dal Comandante della nave Sea Watch 3, e di non chiedere dunque alle autorità italiane di far sbarcare i migranti soccorsi in mare e da giorni a bordo della nave, alla quale era  stato impedito di entrare nel porto di Lampedusa.  La stessa Corte di Strasburgo ha indicato, tuttavia,  al Governo italiano la richiesta di continuare a fornire l’assistenza necessaria a tutte le persone a bordo che sono in condizioni vulnerabili per età o stato di salute. 

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