ARTICOLO 62, N. 4 DEL CP E REATI CONTRO LA PUBBLICA FEDE

 

 

 

 

 

 

La Corte di Cassazione, V Sezione   Penale, con la sentenza del 20 giugno 2019 (udienza del 5 marzo 2019), n. 27729 interviene sull’applicabilità dell’art. 62, n. 4 del c.p. ai reati contro la pubblica fede.  La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. (“l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità”), è configurabile anche in riferimento ai reati contro la fede pubblica purché il fatto sia commesso per un motivo di lucro e, la speciale tenuità riguardi sia l’entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l’evento dannoso o pericoloso. Con la modifica introdotta dalla  legge  7 febbraio 1990 n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) all’art. 62, comma 1, n. 4 – si legge nella sentenza sopra citata – “la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per un motivo di lucro, e cioè per acquisire, quale risultato dell’azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale, e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l’evento dannoso o pericoloso”Essendo l’espressione “evento dannoso o pericoloso” “idonea a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante purché essa sia, tanto in astratto (in relazione alla natura del bene giuridico oggetto di tutela) che in concreto (come contestata), di tale particolare modestia da risultare “proporzionata” alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l’autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito”, ne discende che “l’attenuante potrebbe essere non applicabile in concreto soltanto ai delitti che producono un danno o una situazione di pericolo di una qualche gravità e consistenza, nonché a quelli la cui previsione è posta a tutela di beni fondamentali o diritti inviolabili”. I giudici delle V sezione con la pronuncia in questione, hanno quindi ritenuto non condivisibile l’orientamento minoritario, secondo cui la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale non sarebbe applicabile ai reati contro la fede pubblica. (Fonte: Giurisprudenza Penale)

 

 

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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