GRATUITO PATROCINIO: Il patrocinio a spese dello Stato (cd. “gratuito patrocinio”) trova il suo fondamento normativo nel testo unico in materia di spese di giustizia (DPR n. 115 del 2002 come successivamente aggiornato e modificato – artt. dal 74 al 141). E’ finalizzato all’attuazione dell’art. 24 della Costituzione e a garantire l’accesso al diritto di difesa a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l’incapacità reddittuale di sostenerne il costo; garantisce pertanto il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario sia a carico dello Stato, a coloro che, non avendo mezzi adeguati, versino in condizioni economiche precarie e non possano pertanto provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali. E’ ‘ previsto per: i processi civili; i processi penali, i processi tributari; i processi amministrativi. Importanti novità dal Consiglio dei ministri riunitosi ieri sera, che tra le altre cose, si è occupato anche di gratuito patrocinio, approvando un disegno di legge su proposta del ministro della giustizia – il cui testo non è stato ancora diffuso – recante “Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (disegno di legge)”. Il disegno di legge ha lo scopo di dare piena attuazione all’art. 24, terzo comma, della Costituzione, che garantisce il diritto di difesa anche ai non abbienti, si adegua l’istituto del gratuito patrocinio alla evoluzione delle procedure, introducendo la possibilità di accedervi anche nel caso di negoziazione assistita, quando questa sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia stato raggiunto un accordo. Tale limitazione all’accesso si giustifica in considerazione della finalità di incentivare il raggiungimento di accordi in funzione deflattiva del contenzioso. «Assieme ai nuovi parametri e alla legge sull’equo compenso si tratta di un altro passaggio verso il necessario riconoscimento della attività difensiva anche dal punto di vista economico», commenta infatti il presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin. MAGISTRATI ONORARI: Approvato anche un disegno di legge che introduce modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria. Il testo ha l’obiettivo di raggiungere una più razionale e funzionale gestione della figura del magistrato onorario e recepisce alcune delle indicazioni scaturite dal Tavolo tecnico istituito con decreto del Ministro della giustizia del 21 settembre 2018, per migliorare le condizioni della magistratura onoraria. Tra le novità: si restringe il regime delle incompatibilità dei magistrati onorari di cui all’art. 5 in relazione ai casi di rapporti di parentela, affinità e coniugio tra magistrato onorario e il “familiare” esercente la professione forense; si estende parzialmente ai magistrati onorari la disciplina di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di consentire l’assegnazione ad altra sede per assistere un familiare con disabilità; si modificano le modalità di pagamento delle indennità dei magistrati onorari, stabilendo una cadenza bimestrale al posto di quella trimestrale. (Fonte Palazzo Chigi)
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