“IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT”. MA E’ DAVVERO COSI’?

La locuzione latina “ignorantia legis non excusat” (o ignorantia iuris non excusat) è un’espressione nota per il suo uso in ambito legale, è una massima giuridica con riferimento alla **presunzione di conoscenza della legge.  È possibile che tale massima possa essere applicata davvero? Tutti i cittadini devono sapere o quanto meno conoscere le norme esistenti nell’ordinamento giuridico italiano e, oggi dobbiamo anche aggiungere inevitabilmente, dell’ordinamento europeo? Nel diritto tributario, materia della quale ci occupiamo, ove il proliferare delle norme, dei decreti e delle circolari è ossessivo compulsivo, possiamo affermare senza alcuna smentita che: l’ignoranza della legge tributaria è la regola, infatti il contrario ossia la completa e assoluta conoscenza delle diverse e numerose disposizioni, non sarebbe realizzabile per una mente umana”. Si aggiunga che tale conoscenza in senso lato, non è talvolta riscontrabile neppure in capo allo stesso legislatore, che ahimè spesso e volentieri dimentica quanto legiferato e disciplinato nelle varie norme sparse nelle leggi. Si aggiunga che nella materia tributaria esistono persino le potestà dei comuni, provincie e regioni che nella sfera dei tributi locali hanno libero campo legislativo. In tale maniera alle norme guida nazionali, va aggiunta la conoscenza delle norme speciali di quell’ente territoriale. Tutto ciò, non è questione né nuova né attuale, chi si occupa della materia tributaria è ben consapevole che nel corso dell’anno più volte il governo si deve interessare dei tributi di vario genere, oltre che della pressione fiscale, degli accertamenti, della riscossione e della lotta all’evasione. Negli ultimi tempi, abbiamo avuto modo di toccare con mano quanto il proliferare ossessivo delle norme, abbia sconvolto il sistema già di per sé frenetico in termini di produzione legislativa, oltre all’attesa estenuante della pubblicazione dei vari decreti attuativi (se ne contano più di 500). In una situazione del genere, oramai conosciuta al mondo economico e sociale, il rapporto tra fisco e contribuente è inevitabilmente messo a dura prova, se non addirittura compromesso. Da orami più di 20 anni con la pubblicazione della legge dello Statuto dei diritti del contribuente, l’obiettivo sembrava essere quello di un fisco “amico”, come più volte definito dai diversi esponenti politici e amministrativi. Ma ad oggi tale espressione non desta nessuna manifestazione di amicizia né tanto meno di fiducia reciproca tra Stato e Contribuente. Negli ultimi mesi proprio a partire dal mese di marzo la materia tributaria con i suoi adempimenti, sospensioni, riprese è diventata un incubo. Sarebbe quasi difficile scrivere un elenco di tutte le disposizioni e provvedimenti pubblicati in questi mesi. Se da un lato si sono bloccate tutte le attività giudiziarie, dall’altro lato gli studiosi della materia tributaria hanno dovuto attivarsi per esaminare parola per parola tutte le disposizioni pubblicate, attraverso decine e decine di webinar si sono confrontati i vari settori: dai professionisti ai giudici agli amministrativi, al fine di poter dare un contributo alla comprensione dei testi. In tutto questo marasma di attività, sicuramente interessantissime e stimolanti, ci si chiede se effettivamente il principio della conoscenza della legge nella sua totalità sia rispettato. Ma davvero è ancora possibile credere che: “la legge non ammette l’ignoranza?”, quando questa è assolutamente provocata da chi dovrebbe invece semplificare e creare collaborazione e serenità?

/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG fondatto e curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”. Il fondatore del sito, al momento non ha intenzione di registrare questa testata giornalistica online poiché tale registrazione è necessaria solo per coloro che intendono ottenere contributi statali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati