SINISTRO STRADALE: CONCORSO di COLPA del DANNEGGIATO

Il concorso di colpa del danneggiato in incidente stradale costituisce tematica che di frequente viene portata all’attenzione della S.C., che se ne è occupata in una recentissima decisione (n. 8306 del 27.3.2024) da cui emerge che il danneggiato, nel caso concreto, ha tenuto una condotta contrastante con diverse norme del Codice della Strada. Condotta che viene in evidenza da un duplice punto di vista, concretizzandosi, da un lato, nel trasporto su un ciclomotore non omologato a tal fine e, dall’altro, nel mancato utilizzo, in tale contesto, del casco protettivo, in spregio, quindi, a due disposizioni del codice della strada, quali l’art. 169, quanto al primo aspetto, e l’art. 171, quanto al secondo aspetto: norme entrambe dettate a tutela dell’incolumità degli utilizzatori di simili veicoli. Non vi è dubbio che le suddette norme del C.d.S. integrano regole cautelari, la cui violazione è suscettibile di determinare profili di colpa specifica a carico dell’autore della violazione delle stesse, che vanno tenuti in considerazione dal giudice di merito ai fini di stabilire l’eventuale incidenza causale della condotta del danneggiato nella produzione dell’evento, poiché in grado di influire sia sulla verificazione dello stesso, sia sui danni, dal punto di vista della loro verificazione o, comunque, dell’entità degli stessi (dato che entrambe le condotte, da diversi punti di vista, rendono insicura la circolazione dei veicoli in questione). Il tutto non trascurando di evidenziare che, allorquando si controverte in tema di responsabilità di un ente pubblico ex art. 2051/2043 c.c., le suddette regole cautelari dettate dal C.d.S., confluendo nella valutazione della condotta del danneggiato, ex art. 1227 c.c., finiscono per ricostruire le modalità con cui la condotta del danneggiato medesimo ha interagito con la cosa in custodia, al fine della valutazione del se, ed in che termini, tale condotta possa avere integrato gli estremi del caso fortuito, escludendo la responsabilità del custode, o quantomeno possa avere concorso nella produzione dell’evento di danno e delle sue conseguenze (integrando cioè l’ipotesi del c.d. fortuito concorrente). In conclusione, la Corte formula tre chiarissimi e condivisibili principi di diritto, relativi, il primo, alla affermazione dell’obbligo, per il giudice di merito, anche in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., di esaminare d’ufficio l’eventuale incidenza causale della condotta colposa del danneggiato; il secondo, nel configurare quale colpa specifica del danneggiato la scelta di farsi trasportare su di un ciclomotore omologato per il trasporto del solo conducente, in ragione della sua idoneità a rendere insicura la circolazione del veicolo; il terzo, nel configurare quale ulteriore ipotesi di colpa specifica del danneggiato la scelta di non utilizzare il casco protettivo omologato, condotta parimenti in grado di incidere sull’eziologia del sinistro stradale e delle sue conseguenze dannose.

/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG fondatto e curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”. Il fondatore del sito, al momento non ha intenzione di registrare questa testata giornalistica online poiché tale registrazione è necessaria solo per coloro che intendono ottenere contributi statali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati