ABBANDONO DELLA MEDIAZIONE NEL PIENO DI UNA TRATTATIVA

Alcune volte come mediatore ho visto comportamenti simili: è corretto o c’è responsabilità precontrattuale? L’attrice partecipava ad una mediazione avviata dal padre. Le parti entravano nel merito e veniva nominato un CTM. Seguivano sopralluoghi e rinvii per consentire ai consulenti di parte di interagire, si andava oltre il termine di 3 mesi di durata della mediazione. Tuttavia, dopo il deposito della relazione del CTM, il padre, senza giustificato motivo, abbandonava la procedura che si chiudeva senza la possibilità per il mediatore di formulare una proposta. La figlia chiedeva il rimborso delle spese del consulente tecnico. La vicenda riguarda un caso di responsabilità precontrattuale.  La mediazione è un istituto che consente alle parti coinvolte in una controversia di pervenire ad un accordo, non demandandone la decisione ad un terzo, bensì rimettendo alle stesse la regolamentazione in via pattizia degli interessi in conflitto, seppur con l’assistenza di un mediatore. Compito del mediatore, privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti, è quello di coadiuvare le parti nelle difficili fasi della negoziazione, assicurando che la loro volontà si formi e si esplichi in modo corretto, fino alla conclusione dell’accordo conciliativo. Quelle che precedono la stipula dell’accordo conciliativo sono vere e proprie trattative contrattuali e le parti devono attenersi al precetto di buona fede sancito dall’art.1337c.c., astenendosi dal porre comportamenti lesivi dell’altrui libertà negoziale. Il principale obbligo precontrattuale che discende dalla regola di buona fede è non interrompere ingiustificatamente le trattative. Per configurarsi una responsabilità precontrattuale la giurisprudenza richiede: la pendenza di trattative; che siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; l’interruzione senza un giustificato motivo; che, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. Nella vicenda, tra le parti ci sono state trattative avanzate per arrivare ad un accordo: lo si evince dai verbali, dalla volontà delle parti di affidare l’incarico al CTM, i vari rinvii successivi, tutte attività finalizzate a creare un legittimo affidamento nella concreta ricerca di un accordo conciliativo. L’interruzione della trattativa da parte del padre per assistere la moglie, malata, nonché per difficoltà economiche, non rappresentano un giustificato motivo perché fatti già esistenti. L’impedimento per essere legittimo deve essere “oggettivo, assoluto, non temporaneo”, tutti elementi non provati. Pertanto le trattative sono state interrotte violando il precetto di buona fede sancito dall’art.1337c.c. (Trib. Siracusa, Sent.1215/2024)

RIFERIMENTO NORMATIVO:

Art. 1337 c.c. – Trattative e responsabilità precontrattuale. “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.

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Redazione

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