AVVOCATI: POSSONO NUOVAMENTE ESTRARRE CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE da ANPR

ACCOLTA la RICHIESTA di RETE NAZIONALE FORENSE e dell’ORDINE degli AVVOCATI di ROMA: PUBBLICATO IL D. M. INTERNO 6.10.2023, SULLA G.U. N.273 DEL 22.11.2023.
Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalita’ connesse all’esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalita’ telematica resi disponibili tramite l’ANPR. ➡️ VADEMECUM per l’accesso degli Avvocati ad ANPR: 1) L’Avvocato non potrà effettuare consultazioni dirette di dati anagrafici ed estrarre elenchi di persone iscritte ad ANPR. (Art.1 comma 2); 2) www.anagrafenazionale.interno.it (art.2 comma 1), “Richiedi un certificato” https://sc.anpr.interno.it/serviziCittadino/cert_online); 3) Preliminare verifica dell’ iscrizione all’albo dell’Avvocato che richiede i certificati anagrafici attraverso il Consiglio Nazionale Forense (art.2 comma 2); 4) L’Avvocato potrà estrarre certificati anagrafici da ANPR, solo ed esclusivamente per motivi attinenti l’espletamento del proprio mandato professionale ed anche a fini di indagini difensive (art.2 comma 4); 5) Potrà estrarre massimo 30 certificazioni al giorno (art.2 comma 6); 6) Previsti controlli a seguito dell’estrazione dei certificati da parte del Consiglio Nazionale Forense che ogni 6 mesi riceve da ANPR un campione di Avvocato individuati prevalentemente tra quelli che hanno chiesto oltre cento certificati durante il semestre oltre che sulla base di altri criteri che verranno individuati dal Ministero dell’Interno. Tale campione verrà trasmesso unitamente alla registrazione degli accessi e delle operazioni compiute (art.2 commi 7 e 8); 7) L’ANPR conserverà le informazioni relative alle richieste di certificati anagrafici dell’Avvocato per 36 mesi (art.3 comma 2); 😎 Ogni volta che un Avvocato estrae un certificato anagrafico da ANPR dichiara sotto la sua responsabilità, ai sensi del DPR n.445 del 2000, la relativa finalità (punto 2.2 del Disciplinare Tecnico allegato al D.M. Interno 6.10.2023); 9) Certificati anagrafici che potrà estrarre l’Avvocato: ✅ di nascita; ✅  di matrimonio; ✅ di cittadinanza; ✅ di esistenza in vita; ✅ di residenza; ✅ di residenza AIRE; ✅ di stato civile; ✅ di stato di famiglia; ✅ di residenza in convivenza; ✅ di stato di famiglia AIRE; ✅ di stato libero; ✅ anagrafico di unione civile; ✅ di contratto di convivenza; 10) L’accesso dell’Avvocato in ANPR avverrà, con autenticazione tramite SPID; 11) L’Avvocato per estrarre il certificato anagrafico dovrà inserire il Codice fiscale o, in alternativa, cognome, nome e data di nascita del soggetto; 12) Ogni volta che un Avvocato estrae un certificato anagrafico da ANPR dichiara sotto la sua responsabilità, ai sensi del DPR n.445 del 2000, la relativa finalità (punto 2.2 del Disciplinare Tecnico allegato al D.M. Interno 6.10.2023). La veridicità della dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte del Consiglio Nazionale Forense e dei Consigli dell’Ordine territorialmente competenti (articolo 2.1 del Disciplinare Tecnico allegato). 

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Redazione

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