DANNI LIEVE ENTITA’: AGGIORNAMENTO IMPORTI

Le lesioni micropermanenti sono quei danni di lieve entità subiti da un individuo a causa di un evento provocato da terzi, che può essere ad esempio un incidente stradale, un infortunio sul lavoro oppure un errore medico. Sono lesioni micropermanenti,  quando il danno subito ha come conseguenza una invalidità permanente compresa tra uno e nove punti percentuali. Dal decimo punto di invalidità in poi i danni diventano macropermanenti.

DECRETO del 16 ottobre 2023: Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – anno 2023. (GU n.247 del 21.10.2023)

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto codice, novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’ derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora delle Imprese e del made in Italy) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 120 del 24 maggio 2023;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 8 giugno 2022, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2022;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 8 giugno 2022, applicando la maggiorazione del 7,9% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2023;
Decreta:  Art. 1
1. A decorrere dal mese di aprile 2023, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale adottato in data 8 giugno 2022, sono aggiornati nelle seguenti misure:
novecentotrentanove euro e settantotto centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a);
cinquantaquattro euro e ottanta centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).
2. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2023  Il Ministro: Urso

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