GENITORI SEPARATI: INTERVENTO della CASSAZIONE sulle SPESE STRAORDINARIE.

 

Spese straordinarie separazione. Con il termine spese straordinarie si intendono quegli esborsi che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità, circa l’an e il quantum, e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli sia minorenni che maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente. Il Giudice della separazione o del divorzio, oltre a fissare il contributo che  un coniuge deve corrispondere all’altro – ovvero al coniuge affidatario  – per il mantenimento del figlio, inclusivo delle spese ordinarie, può fissare anche criteri per decidere quali spese straordinarie debbano essere sostenute e per ripartire il relativo peso tra i coniugi. Normalmente  il giudice rinvia  al protocollo in uso presso il Tribunale. (Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare ). Tuttavia le incomprensioni tra genitori non mancano!   Le spese sono di due tipi: 1. le spese routinarie per le quali non serve il previo assenso dell’altro genitore; 2. le spese straordinarie in senso stretto per le quali è necessario invece un preventivo accordo. PRINCIPIO CONSOLIDATO: Ad eccezione delle spese straordinarie urgenti ed indifferibili , che pure vengono elencate nei vari protocolli di intesa a disposizione nei diversi Tribunali – le spese straordinarie vanno rimborsate solo se preventivamente concordate tra i genitori e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Diversamente, esse sono irripetibili,  ovvero restano a carico del genitore che le ha sostenute! PS: I protocolli prevedono anche disposizioni sulla modalità concreta della richiesta e documentazione del rimborso: “il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”.

ORDINANZA della Cassazione  Civile, Sezione VI – 1, 12 gennaio 2023, n. 793:  Ragioni della decisione

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 248-2021 e notificata il 25-8-2021, in parziale accoglimento dell’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza n. 20735/2018 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 31.07.2018, ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo n. 7356/2016 del 20.12.2019 ed ha condannato L.F. al pagamento in favore di B.C. dell’importo di Euro 998,05, dovuto a titolo di rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie per i figli minori, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, confermando per il resto l’impugnata sentenza e compensando integralmente le spese di lite di entrambi i gradi. In particolare la Corte di merito ha ritenuto non ripetibili, perché non previamente concordate o in parte non specificamente documentate, le seguenti spese: a) Euro 3.994,72, ovvero la quota parte del 50% di Euro 7.989,45 (“Vacanza Santa Giusta e traghetto”: Euro 4.771,95; “Vacanza San Teodoro con traghetto”: Euro 3.217,50); b) Euro 800,00, ovvero la quota parte del 50% di Euro 1.600,00 (cure ortodontiche);c) Euro 29,06, ovvero la quota parte del 50% di Euro 58,13 (libri);d) Euro 65,00, ovvero la quota parte del 50% di Euro 130,00 (ampliamento dell’offerta formativa di latino); d) Euro 300,00, ovvero la quota parte del 50% di Euro 600,00 (per “servizi integrativi Comune di Bologna”); e) Euro 215,00, ovvero a quota parte del 50% di Euro 430,00 (per “quota associativa SGF). La Corte d’appello ha affermato che con l’ordinanza presidenziale del Tribunale di Bologna (ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 13.10.2015 a firma del Giudice D.ssa G. nell’ambito del procedimento di separazione giudiziale R.G. 5609/2015), mai reclamato e pacificamente vigente tra le parti, era stato analiticamente regolamentato il regime di rimborso delle spese straordinarie per i figli minori e il Tribunale aveva espressamente imposto un obbligo inderogabile di concertazione preventiva tra i coniugi, ad esclusione di alcune determinate categorie di spese, espressamente elencate, per le quali, ai fini del rimborso, era richiesta la sola esibizione di idonea documentazione. Alla stregua di quanto disposto nella suddetta ordinanza, la Corte d’appello ha in dettaglio scrutinato ogni esborso sostenuto dalla madre, pervenendo ad escludere la ripetibilità delle spese come sopra indicate e determinando nell’importo di Euro 998,05 il credito della madre a titolo di rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie per i figli minori, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo. 2. Avverso detto provvedimento B.C. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui resiste con controricorso L.F.. 3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2022 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. 4. Con il primo motivo la ricorrente chiede la parziale riforma della sentenza impugnata con riferimento all’art. 337-ter c.c., comma 4, n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, richiamando l’orientamento giurisprudenziale in tema di rimborso di spese straordinarie sostenute da un genitore a favore dei figli. Deduce che erroneamente la Corte d’Appello di Bologna, nell’accogliere parzialmente il gravame proposto dall’appellante, ha ritenuto la preventiva concertazione tra i genitori delle spese straordinarie, sostenute nell’interesse dei figli, requisito imprescindibile, ai fini della rimborsabilità delle stesse, senza considerare che, invece, in capo al genitore anticipatario non sussiste alcun obbligo di informazione e concertazione preventiva verso la parte onerata del rimborso, salvo che questa abbia tempestivamente espresso validi motivi di dissenso, ove si tratti, come assume essere nella specie, di spese che siano rispondenti al superiore interesse del minore. Con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di precedente discussione tra le parti, per non avere la Corte d’Appello tenuto in debita considerazione il tenore di vita goduto dai figli delle parti in costanza di convivenza con entrambi i genitori, sebbene fosse dimostrato l’elevatissimo tenore di vita condotto dai ragazzi e che, pertanto, le spese richieste in via monitoria fossero perfettamente in linea con le possibilità economiche dell’appellante. 5. Il primo motivo è inammissibile perché le censure non si confrontano con le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, che spiega le ragioni del convincimento espresso in ordine al requisito della previa concertazione delle voci di spesa elencate nel titolo giudiziale disciplinante la regolamentazione tra i genitori del rimborso di dette spese, sul presupposto di una valutazione preventiva, ancorata alla tipologia di esborso, circa il carattere non necessario e non urgente delle medesime. Nello specifico, la Corte d’appello ha ritenuto che fosse pacificamente vincolante tra le parti e mai impugnato quanto stabilito con l’ordinanza presidenziale del Tribunale di Bologna del 13.10.2015, emessa nel procedimento di separazione giudiziale, e che la controversia dovesse pertanto essere decisa in base alle statuizioni di cui al suddetto titolo giudiziale, che analiticamente disciplinava il regime del rimborso delle spese per i figli. La Corte di merito, dunque, ha chiaramente espresso la suddetta ratio decidendi, in base alla quale la previa concertazione delle spese straordinarie specificamente indicate trovava fondamento nel suddetto titolo giudiziale, mai impugnato e pacificamente vincolante tra le parti, e tuttavia ha anche, di seguito, scrutinato in dettaglio i singoli esborsi in applicazione dei criteri fissati nel suddetto titolo e previa valutazione della tipologia e della giustificazione di ogni spesa, peraltro accertando, in relazione ad alcuni degli esborsi, la mancanza di debita documentazione a supporto, nonché, in relazione ad altri, la condivisione della spesa e della finalità educativa da parte del padre. Ciò posto, per un verso le doglianze non si confrontano con le suddette argomentazioni, non essendo specificamente censurata la ratio decidendi come sopra sintetizzata, in particolare non svolgendo la ricorrente alcuna critica specifica in ordine alla vincolatività del suddetto titolo giudiziale nei termini precisati dalla Corte territoriale. Per altro verso, la ricorrente sollecita impropriamente il riesame del merito, laddove si duole dell’errata valutazione, da parte della Corte di merito, delle attuali esigenze dei figli e del loro interesse. 6. In ordine al secondo motivo di ricorso valgono le medesime considerazioni appena espresse, risultando inammissibili, in base alla suddetta ricostruzione della Corte territoriale, le deduzioni sul tenore di vita dei figli e sulle possibilità economiche del padre, anche perché dirette impropriamente ad una rivalutazione meritale. 7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Va disposto che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.  P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, ove dovuto. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

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