SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA di Raffaella MONALDI

E’ legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca operato sulle somme depositate su conto corrente intestato a coniuge non indagato ed in regime di separazione dei beni, sul quale l’altro coniuge indagato, abbia non solo la delega ad operare ma utilizzi il rapporto “uti dominus” , effettuando versamenti e prelievi, da ritenersi indici della piena disponibilità in capo al delegato. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione, terza sezione penale con sentenza n. 34551/23 dep.8.08.2023, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente non indagata, che aveva dedotto la violazione di legge sul presupposto che pur essendo estranea al reato contestato al marito con il quale era coniugata in regime di separazione patrimoniale, si era vista sequestrare le somme depositate sui propri conti correnti in quanto ritenute nella disponibilità del marito soltanto per avergli rilasciato una incondizionata delega ad operare. La sentenza merita di essere segnalata in quanto la Corte coglie l’occasione per passare in rassegna gli orientamenti, pur in apparenza non coincidenti, in tema di giudizio sulla riconducibilità a chi abbia un’incondizionata delega ad operare su conti correnti ad altri intestati del denaro sugli stessi depositati. Scrive la Corte “Al di là della specificità dei casi di volta in volta sottoposti a scrutinio e dei differenti accenti utilizzati, dalla giurisprudenza in materia emerge, tuttavia, una linea interpretativa in buona parte condivisa. Accanto a pronunce che hanno affermato che la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente e senza limitazioni su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l’ipotesi di disponibilità richiesta dall’art. 322-ter cod. pen. ai fini dell’ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377-02; Sez. 3, n. 23046 del 09/0712020, Cavinato, Rv. 279821), si rinvengono decisioni dove si è precisato che questa situazione può non essere sufficiente a dimostrare la piena disponibilità, da parte del delegato, delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità circa la libera utilizzabilità delle somme da parte sua (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 277021; Sez. 1, n. 19081 del 30/11/2022, dep. 2023, Gasparro, Rv. 284548). Si è ulteriormente precisato che la delega ad operare rilasciata all’indagato dal titolare di un conto corrente, pur se non seguita da atti del delegato di concreta disposizione delle somme su di esso depositate, può ritenersi elemento idoneo a ricondurre a quest’ultimo la disponibilità delle stesse, ove non trovi causa in un sottostante rapporto implicante il conferimento di poteri gestori da parte del delegante, posto che solo tale rapporto qualifica la delega, rendendola espressione di funzioni amministrative per conto terzi (-cfr. Sez. 3, n. 49237 del 22/11/2022, Trentonzi, Rv. 283912, fattispecie relativa ad impugnazione del Pm avverso provvedimento restituzione somme depositate su conto corrente a società terza non indagata, conto corrente sul quale l’indagata aveva delega ad operare in assenza di un rapporto che giustificasse il conferimento della delega-). Non essendosi limitata ad affermare la disponibilità del marito del denaro depositato sui conti correnti intestati alla moglie in base alla mera, ed incondizionata, delega ad operare ma individuando ulteriori elementi che confortavano tale conclusione. In particolare, l’ordinanza impugnata (penultima pagina) attesta che: – l’indagato ha utilizzato uti dominus i conti correnti in questione, sia attingendo alle somme depositate (come ammesso dalla stessa appellante), sia effettuando sui medesimi versamenti o disposizioni di pagamento in assenza di qualsivoglia rapporto gestorio ascrivibile alla tipologia del mandato; – nel periodo dal 2009 al 2018, i conti correnti in questione erano stati infatti alimentati per importi ingenti sia mediante versamenti in contanti effettuati dall’indagato, sia mediante il trasferimento di denaro proveniente dalla società da lui amministrata (e nell’interesse della quale era stato commesso il reato fiscale oggetto di indagine), sia mediante accrediti provenienti da conti cointestati tra l’indagato e la ricorrente; – queste somme – indica dettagliatamente l’ordinanza, nelle note da 5 a 7 – ammontavano ad oltre 235.000 euro, vale a dire ad un importo notevolmente superiore a quello posto sotto sequestro. L’iter logico-giuridico che ha condotto il giudice dell’appello cautelare a confermare il rigetto dell’istanza di restituzione è dunque chiaro e aderente ai più garantisti principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, sicché non presta il fianco a censure in questa sede”.

Raffella MONALDI:  Esercita la professione forense da oltre 25 anni – settore penale – (prevalentemente in ambito societario e da responsabilità colposa di società). Collabora  con la Rivista Penale ed è direttore del corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista per il biennio 2023-2024 della Camera Penale di Roma.

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