TENTATO FURTO AGGRAVATO: APPLICABILITA’ ART. 131 bis DEL C.P.

⚖️MASSIMA: Il Tribunale Ordinario di Trieste nella persona del giudice monocratico Dr. Enzo Truncellito, ha statuito l’applicabilità dell’art. 131- bis del codice penale anche nel caso di tentato furto aggravato di un portafogli,  qualora la condotta presenti tratti di modesto disvalore penale, avuto riguardo alla natura, specie, mezzi , oggetto, tempo e luogo dell’azione criminosa.

⚖️TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE  ⚖️SENTENZA DEL 24.02/02.03 del 2021:  Il giudice monocratico all’udienza del 24.2.21, ha pronunciato la seguente sentenza nei confronti di … omissis …  – assente –

IMPUTATO:  per il seguente reato (capo di imputazione corretto all’udienza del 24.2.21):  a) il delitto p. e p. dagli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 4 c.p., perché compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, al fine di trame profitto per sé e/o per altri, del portafogli di una donna che era in fila alla cassa del supermercato (…) della stazione ferroviaria e ciò faceva, in particolare, infilando la mano all’interno della borsetta della vittima, senza riuscire, tuttavia, nell’intento per il tempestivo intervento di H.T., che, parimenti in fila alla cassa, accortasi del gesto del prevenuto, lo ammoniva a desistere e, pertanto, per causa indipendente dalla sua volontà; con le aggravanti dell’avere tentato di commettere il fatto con destrezza, consistita nell’agire con mossa repentina. In Trieste … omissis ….

⚖️SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:  Con decreto di citazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, l’odierno imputato veniva citato a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica. L’udienza del 27 aprile 2020 veniva rinviata d’ufficio a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. All’udienza di data 7 dicembre 2020, dichiarata l’assenza dell’imputato, veniva aperto il dibattimento. Il 24 febbraio 2021 venivano ammesse le prove richieste dalle parti; venivano, dunque, sentiti i testi T.H. e l’Ass. C. F.L. e veniva acquisita documentazione. Il Pm, senza opposizione della difesa, chiedeva la correzione dell’errore materiale contenuto nel capo di imputazione nel senso che la data del commesso reato doveva intendersi quella del 14.6.19 e non 17.6.19. Dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale ed utilizzabili ai fini della decisione gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, le parti discutevano la causa concludendo come da verbale di udienza ed il Tribunale pronunciava sentenza dando lettura di separato dispositivo.

⚖️MOTIVI DELLA DECISIONE: Dovrà essere pronunciata sentenza di proscioglimento dell’odierno imputato per il reato di cui in rubrica ex art. 131 bis c.p. T.H., sentita in dibattimento, in merito ai fatti di cui all’imputazione ha dichiarato che, quando era entrata nel supermercato sito presso la stazione ferroviaria di T. per fare la spesa, aveva notato un uomo aggirarsi per le corsie con fare sospetto. Una volta giunta in cassa, mentre era in coda in attesa del proprio turno, aveva notato che quell’uomo poco davanti a lei aveva repentinamente infilato la mano dentro alla borsetta di una donna, anch’essa in coda alle casse. A quel punto, H. era intervenuta, cercando di allontanare con una mano l’uomo, che in tal modo non era riuscito a prelevare alcunché dalla borsa, e segnalando alla donna quanto appena visto. L’uomo si era quindi allontanato e aveva subito compiuto lo stesso gesto sullo zaino di altro soggetto; era stato allora fermato dagli addetti alla vigilanza del supermercato che avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. H. aveva atteso il loro arrivo per confermare che l’individuo che era stato fermato era esattamente quello che lei aveva visto mettere la mano dentro la borsa della donna in cassa. Quest’ultima, invece, si era subito allontanata dal supermercato, dichiarando di avere fretta di prendere il treno. F.L., Assistente Capo della Polizia Penitenziaria di Trieste, sentito in dibattimento, ha dichiarato che il 14 giugno 2019 alle ore 12.45 era arrivata una segnalazione per la presenza di un borseggiatore presso il supermercato (…) della stazione ferroviaria cittadina. Il teste ha riferito di essersi recato sul posto assieme ad un collega, ove avevano trovato il personale del supermercato con una donna ed un ragazzo. Quest’ultimo veniva indicato dalla signora lì presente come autore di fatti poco prima verificatisi presso il supermercato. Lo stesso, alla richiesta di esibire un documento, aveva dichiarato di esserne privo. Aveva con sé solo un invito a presentarsi ai Carabinieri la mattina di quello stesso giorno. Condotto presso gli Uffici della Polizia, il soggetto veniva identificato come l’odierno imputato e veniva fotosegnalato. All’esito della deposizione, è stato acquisito il ‘Casellario centrale identità’ dell’imputato e l’elenco dei rilievi Afis. Così ricostruite le prove acquisite in dibattimento, non vi sono dubbi sulla sussistenza del reato contestato all’imputato. La ricostruzione dei fatti risulta dettagliatamente descritta dalla teste T.H., la quale ha assistito in prima persona al gesto dell’imputato ed è intervenuta per impedire che lo stesso riuscisse a sottrarre contenuti, in particolare il portafoglio, dalla borsetta della persona offesa. Non vi sono motivi per dubitare della credibilità della teste, la quale è stata lineare e genuina nella narrazione dell’accaduto. Indubbia è l’identificazione dell’imputato quale autore dei fatti contestati: la stessa teste oculare ha, infatti, segnalato il soggetto agli agenti intervenuti, i quali lo hanno poi identificato e fotosegnalato. Risulta corretta la qualificazione del reato di furto nella forma tentata: l’imputato, infatti, dopo aver infilato la mano nella borsetta della donna (gesto chiaramente idoneo e inequivoco a commettere un reato di furto), non è riuscito nell’intento della sottrazione solo per il tempestivo intervento della H. che, subito accortasi di quanto stava accadendo, era intervenuta. Sussiste, inoltre, l’aggravante contestata di cui all’art. 625 n. 4 c.p. 📌Al riguardo le Sezioni Unite, nella sentenza n. 34090 del 2017 (v. motivazione) hanno evidenziato che la condotta destra può investire tanto la persona del derubato, come nel caso del borseggio, quanto direttamente il bene sottratto se esso non si trovi sul soggetto passivo ma sia alla sua portata e questi eserciti la vigilanza sullo stesso, anche se non a stretto contatto fisico. Inoltre, hanno affermato che, per configurare la circostanza aggravante in argomento, la condotta posta in essere deve essere caratterizzata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso. Calando questi principi nel caso in esame se ne trae che l’aggravante della destrezza è pienamente integrata: i beni oggetto di tentativo di sottrazione, trattandosi di una ipotesi di borseggio, si trovavano ‘sulla’ persona offesa; l’imputato ha compiuto un gesto rapido e repentino che ha sorpreso il detentore sulla ‘res’. 📌Dalle modalità di esecuzione della condotta non vi sono dubbi sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato. 📌Fatta questa premessa circa la configurabilità del reato contestato a C.F., correttamente qualificato, per quanto detto, nella forma tentata, si osserva che nel caso di specie sussistono i presupposti per una sentenza di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131 bis c.p. Il reato rientra nei limiti edittali astrattamente previsti dall’art. 131 bis c.p., così come introdotto dal Decreto Legislativo n. 28 del 2015. Si deve poi rilevare che, tenuto conto della condotta oggetto di contestazione, il danno derivato per l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice deve ritenersi assolutamente esiguo, avuto riguardo ai parametri di cui all’art. 133 c.p. Del pari, si deve ritenere che la condotta, così come contestata nel capo di imputazione, presenti tratti di modesto disvalore penale, avuto riguardo alla natura, specie, mezzi, oggetto, tempo e luogo dell’azione criminosa. Inoltre, l’imputato è incensurato e, dunque, non è mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, né ha mai commesso reati della stessa indole di quello per cui si procede. Infine, il reato oggetto di contestazione risulta contestato come commesso con azione unitaria e non con condotta plurima reiterata o abituale (ci si richiama sul punto alla sentenza della Corte a Sezioni Unite n. 38344 del 18 settembre 2014). Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere che nel caso di specie sussistano tutti i presupposti per poter pronunciare sentenza di assoluzione in favore dell’imputato per essere lo stesso non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p.

Motivazione riservata ex art. 544 comma 2 c.p.

⚖️P.Q.M.  Il Tribunale di Trieste, Sezione Penale, visto l’art. 530 c.p.p.,

⚖️ASSOLVE … omissis … dal reato a lui ascritto in rubrica in quanto non punibile ex art. 131 bis c.p.

Così deciso in Trieste, il 24 febbraio 2021. Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2021.

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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