PERICOLOSITA’ SOCIALE DEL CITTADINO STRANIERO: VA VALUTATA ALL’ATTUALITA’

Così la VI sezione del TAR Campania presieduta dal Dr. Santino SCUDELLER : La pericolosità sociale del cittadino straniero deve essere valutata all’attualità e l’intervenuta estinzione del reato è sopravvenienza valutabile a mente dell’art. 5, comma 5 TUI ( Permesso di soggiorno) .  Il Tribunale Amministrativo specifica che “I fatti sanzionati penalmente non erano forieri – al momento della loro commissione – di qualsivoglia necessitato effetto preclusivo alla permanenza del trasgressore nel territorio nazionale, non essendo ricompresi nel tassativo alveo della fattispecie criminose foggiato all’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/98. Al momento della loro commissione, pertanto, non era prevedibile e percepibile da parte del trasgressore tale pernicioso effetto, aventi pregnanti conseguenze lesive per la sfera giuridica dello straniero”.

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – VI Sezione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour, 139;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l’annullamento

del decreto del Questore di Napoli Cat.-OMISSIS-/2012/Imm/2^Sez/ Din/GBR / -OMISSIS-del 02.04.2012, notificato il 19.11.2018, di diniego di rinnovo pse per lavoro autonomo, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 luglio 2021, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e udito per la parte ricorrente l’avv. Migliaccio; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Il ricorrente, presente in Italia dal 2002, otteneva il primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, titolo poscia rinnovato per il medesimo motivo.

1.1. In data 23.8.2010 veniva rilasciato in suo favore il titolo di lavoro autonomo, con scadenza al 23.8.2011.

1.2. In data 17.8.2011, indi, il ricorrente chiedeva il rinnovo del ridetto titolo di soggiorno con assicurata n. -OMISSIS- del 17.8.2011: la richiesta era acquisita dalla Questura di Napoli con pratica n.11NA028995.

1.3. Con provvedimento del 19 novembre 2018 il Questore di Napoli rigettava la istanza di rinnovo, tenuto conto della valenza ostativa rivestita dalla sentenza penale di condanna a mesi tre di reclusione e ad € 150 di multa, inflitta ad esso ricorrente in data 12.10.2010 dal Tribunale di Napoli, divenuta irrevocabile il successivo 05.03.2011, per i reati di “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” ex artt. -OMISSIS-, -OMISSIS-, comma 2, c.p.; fatti commessi in Napoli l’1 dicembre 2005.

1.8. Avverso tale diniego, indi, insorgeva avanti questo TAR il ricorrente, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:

– violazione e falsa applicazione di legge (articoli 4, co.3, e 5, co.5, d.lgs.286/98) e eccesso di potere (travisamento fatti e ragioni giuridiche – carenza di motivazione – violazione del giusto procedimento – mancato bilanciamento con durata decennale del soggiorno – ingiustizia manifesta), atteso che i fatti oggetto della condanna valorizzata dalla Autorità –in quanto commessi nel 2005- non potrebbero determinare alcun effetto irrimediabilmente ostativo, atteso che in allora i reati di cui agli artt. -OMISSIS- e -OMISSIS- c.p. non sarebbero stati sussumibili nel novero di quelli ostativi, ciò che è di poi avvenuto solo con legge successivamente entrata in vigore; d’altra parte, la assenza di pericolosità sociale del ricorrente sarebbe vieppiù confermata dalla pronuncia di estinzione del reato di che trattasi; illegittimo, di poi, sarebbe stato il contegno della Amministrazione che, pure all’uopo compulsata dal ricorrente nel 2017, non avrebbe provveduto a rivalutare la situazione del ricorrente “all’attualità”, tenuto anche conto del lungo tempo intercorso tra la istanza di rinnovo e la emanazione del provvedimento conclusivo.

1.8. Si costituiva la intimata Amministrazione, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.9. La causa, al fine, passava in decisione all’esito della discussione tenutasi nella udienza del 20 luglio 2021, tenutasi da remoto.

DIRITTO

  1. Il ricorso è fondato, sulla scorta delle statuizioni già rese in fattispecie analoga da questa Sezione (TAR Campania, VI, 24 novembre 2020, n. 5489).

2.1. E, invero, va rilevata la natura “non ostativa” ex se della condanna riportata dal ricorrente, comechè afferente ad un fatto integrante, tra l’altro, le ipotesi criminose di cui agli artt. -OMISSIS- e -OMISSIS- c.p., e tuttavia commesso in data 1 dicembre 2005, id est in data antecedente agli interventi normativi (art. 1, comma 22, lett. a), n. 2), l. 94/09, che ha modificato l’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/98; art. 8, comma 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, con cui è stata inserita la lettera f-bis al comma 2 dell’art. 380 c.p.) che tali fattispecie di reato hanno sussunto nell’area della rilevanza giuridica ex se preclusiva all’ingresso o alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale (per quanto attiene al delitto di -OMISSIS-, peraltro, limitatamente alla “ipotesi aggravata di cui all’articolo -OMISSIS-, primo comma, secondo periodo, del codice penale” che, ex actis, non risulta contestata al ricorrente).

2.1.1. Di talchè, i fatti di poi sanzionati penalmente non erano forieri –al momento della loro commissione- di qualsivoglia necessitato effetto preclusivo alla permanenza del trasgressore nel territorio nazionale, non essendo ricompresi nel tassativo alveo della fattispecie criminose foggiato all’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/98.

2.1.2. Al momento della loro commissione, pertanto, non era prevedibile e percepibile da parte del trasgressore tale pernicioso effetto, aventi pregnanti conseguenze lesive per la sfera giuridica dello straniero: per vero trattasi, per certi versi, di una vera e propria capitis deminutio, intesa quale speciale incapacità giuridica di esplicare la propria personalità e la propria attività lavorativa all’interno del territorio nazionale.

2.2. La valenza sostanziale e gravemente afflittiva di tale effetto, discendente in guisa necessitata dalla commissione di determinate categorie di reati e della loro certazione giudiziale con condanna in sede penale, induce a non deflettere dai principi generali in tema di irretroattività delle norme. D’altra parte, la inserzione di determinate fattispecie incriminatrici nel novero di quelle “ostative” ex se, costituisce giustappunto il frutto di un giudizio presuntivo di pericolosità sociale formulato ex ante dal legislatore, con praesumptio iuris et de iure, in quanto tale idoneo ad orientare e a conformare de futuro la condotta dello straniero.

2.3. Di contro, accedendo al diverso opinamento propugnato dalla Amministrazione, si finirebbe per:

– infliggere al trasgressore una misura avente anche sostanziale natura punitiva – come chè massimamente lesiva di diritti fondamentali dello straniero rientranti nel nocciolo duro dello status libertatis e delle sue indefettibili prerogative di esplicazione della personalità (dignità, lavoro, libertà di circolazione e di soggiorno, eventuale diritto al rispetto della vita familiare) – non contemplata al momento della commissione del fatto e, indi, in allora non intellegibile, nè prevedibile o percepibile dall’agente;

– frustrare lo stesso scopo dissuasivo, conformativo e di prevenzione generale, pure connaturato alla previsione di fattispecie “ostative” ex art. 4, comma 3, d.lgs. 286/98, essendo evidente come una tale funzione giammai essere assolta in relazione a contegni già posti in essere.

2.4. Di qui la illegittimità del gravato diniego, adottato sul fallace presupposto della valenza ex se ostativa della sentenza di condanna patita dal ricorrente, atteso che:

– manca qualsivoglia giudizio di pericolosità sociale, per sua natura indefettibilmente astretto a requisiti di attualità e concretezza, circa l’effettivo grado di disvalore riconducibile alle condotte in allora commesse da esso ricorrente;

– tale valutazione prognostica volta ad attribuire alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale la valenza di minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici, è invero espressamente richiesta in subiecta materia, in assenza di “fatti ostativi”, al fine di garantire che il provvedimento reiettivo sia funzionalmente preordinato a garantire la neutralizzazione di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato in concreto e attualmente rappresentata dallo straniero (arg. da C. Cost., 6 luglio 2012, n. 176);

– alla stessa intervenuta estinzione del reato pronunziata dal Tribunale di Napoli in data 28 ottobre 2016, circostanza che –peraltro antecedente alla emanazione del gravato provvedimento, e che dunque ben avrebbe potuto e dovuto entrare nel “fuoco” del processo decisionale della Autorità, siccome peraltro espressamente introdotta nel procedimento con la nota del 27 febbraio 2017- vale a lumeggiare la effettiva latitudine ed intensità dell’“inserimento sociale e lavorativo” che ha connotato la permanenza del ricorrente in Italia, disvelando la assenza di ulteriori indizi sintomatici della sua pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

2.5. Le considerazioni suesposte, che valgono a colorare la fondatezza nel merito del gravame, non elidono, in ogni caso, l’ulteriore vizio che pure affligge la gravata actio amministrativa, in punto di pretermissione delle prerogative procedimentali dell’interessato, stante:

– la mancata valutazione degli elementi rappresentati dal ricorrente prima della emanazione del gravato diniego;

– la adozione del provvedimento conclusivo, indi, senza veruna motivazione circa la rilevanza degli elementi di novitas rappresentati dal ricorrente in sede procedimentale (in particolare, la ridetta pronunzia di estinzione del reato), tenuto altresì conto dell’inusitato spatium temporis in concreto occorso per la conclusione del procedimento.

  1. Le peculiari connotazioni della controversia, e il concreto andamento del giudizio, inducono nondimeno a compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, tenutasi da remoto, con l’intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente;  Carlo Buonauro, Consigliere; Rocco Vampa, Referendario, Estensore.

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Redazione

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